Dal 2026 le imprese che importano merci nel territorio doganale dell’Unione europea dovranno dimostrare con precisione le emissioni incorporate nei prodotti importati. Con l’entrata in vigore del regime definitivo del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), la comunicazione delle emissioni non sarà più soltanto un obbligo informativo, ma diventerà un elemento direttamente collegato agli obblighi finanziari dell’importatore.
Questo significa che i dati sulle emissioni dovranno essere verificati da soggetti indipendenti secondo procedure definite dalla normativa europea. Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546 stabilisce infatti come devono essere validate le emissioni incorporate effettive, applicando i principi previsti dal Regolamento (UE) 2023/956 e le modalità operative descritte nell’Allegato II del Regolamento esecutivo 2023/2547.
Per molte imprese la questione non riguarda soltanto la raccolta dei dati, ma anche la capacità dei propri fornitori extra-UE di sostenere verifiche tecniche sugli impianti e sui sistemi di monitoraggio delle emissioni.
Comprendere come funziona la verifica delle emissioni CBAM diventa quindi essenziale per mappare i rischi di conformità, preparare la supply chain e affrontare correttamente la dichiarazione CBAM a partire dal 2026.
In questo articolo analizziamo quattro aspetti fondamentali della verifica delle emissioni CBAM:
- l’approccio basato sul rischio e la gerarchia delle verifiche
- le regole specifiche previste per il settore elettrico
- la soglia di errore del 5% e il ruolo del giudizio esperto del verificatore
- la struttura della relazione di verifica e del piano di monitoraggio.
1. Approccio basato sul rischio e gerarchia delle verifiche
Il sistema di verifica CBAM introduce un modello basato sulla valutazione del rischio. L’intensità dei controlli dipende dal livello di affidabilità dei dati e dalla conoscenza che il verificatore possiede dell’impianto produttivo.
La modalità più completa resta la visita fisica presso l’impianto, ma il regolamento prevede una gerarchia di verifiche che può ridurre l’intensità dei controlli negli anni successivi.
Livelli di verifica previsti dal regolamento
Il regolamento definisce tre possibili livelli di verifica, che differiscono per intensità del controllo e condizioni di applicazione.
- Visita fisica: nel primo anno soggetto a verifica il verificatore deve recarsi presso l’impianto del produttore per controllare i sistemi di monitoraggio delle emissioni e la corretta raccolta dei dati.
- Visita virtuale: negli anni successivi può essere effettuata solo se nel periodo di riferimento precedente è stata svolta una visita fisica.
- Deroga alla visita: è possibile se una visita fisica è stata effettuata nei due periodi precedenti, ma il regolamento stabilisce comunque che una visita fisica debba avvenire almeno ogni due anni.
La flessibilità prevista dal sistema decade immediatamente in presenza di cambiamenti significativi nell’impianto, come l’introduzione di nuovi processi produttivi, modifiche all’approvvigionamento energetico o l’installazione di nuovi strumenti di misura.
2. Verifica CBAM nel settore elettrico
Per gli impianti che producono esclusivamente energia elettrica il regolamento introduce una deroga alle regole standard di verifica.
In questi casi la visita fisica può essere effettuata una volta ogni cinque anni, anziché ogni due. Questa semplificazione è stata prevista considerando la maggiore standardizzazione dei processi nel settore elettrico e la diffusione di sistemi di monitoraggio più strutturati.
La deroga non è però applicabile a tutti gli impianti. Restano soggetti al regime di verifica ordinario quelli che:
- utilizzano biomasse
- adottano tecnologie di cattura del carbonio (CCS o CCU)
- trasferiscono gas a effetto serra verso altri impianti o infrastrutture.
In queste situazioni la complessità dei flussi emissivi richiede controlli più frequenti.
3. Verifica delle emissioni CBAM: la soglia di errore del 5%
Un elemento centrale della normativa riguarda la definizione di inesattezza nei dati sulle emissioni incorporate.
Il regolamento chiarisce che un’inesattezza comprende omissioni o errori nei dati comunicati, ma non include l’incertezza legata agli strumenti di misura o alle analisi di laboratorio autorizzate.
La soglia di rilevanza fissata dalla normativa è pari al 5% delle emissioni incorporate. Se l’errore o l’insieme degli errori supera questo limite, la relazione di verifica non può essere approvata.
Accanto a questa soglia quantitativa, il regolamento introduce il concetto di giudizio esperto. Il verificatore può infatti considerare rilevante anche un errore inferiore al 5% se la sua natura sistematica o il suo effetto cumulativo possono compromettere il corretto calcolo delle emissioni.
4. Relazione di verifica e piano di monitoraggio
La verifica delle emissioni CBAM deve essere formalizzata attraverso una relazione redatta secondo un modello elettronico unico messo a disposizione dalla Commissione europea nel Registro CBAM.
La relazione include una sintesi del piano di monitoraggio dell’impianto, come previsto dall’Allegato II del Regolamento 2025/2547.
Tra le informazioni richieste figurano:
- elenco dei processi di produzione e dei percorsi produttivi CBAM presenti nell’impianto
- modalità di calcolo delle emissioni dirette e indirette
- eventuale utilizzo di combustibili con fattore di emissione pari a zero
- presenza di flussi di calore o gas di scarico scambiati con altri impianti
- eventuale utilizzo di tecnologie di carbon capture.
La relazione deve inoltre riportare dati relativi all’anagrafica industriale dell’impianto, alle quantità di merce importata per codice NC, alle emissioni incorporate totali e alla quota di assegnazione gratuita associata ai benchmark CBAM.
CBAM 2026: una questione di maturità della supply chain
Dal 1° gennaio 2026 le imprese importatrici dovranno garantire che i propri fornitori extra-UE siano in grado di sostenere audit fisici o virtuali secondo gli standard europei.
Non sarà sufficiente conoscere le emissioni incorporate nella merce importata: sarà necessario dimostrare che i sistemi di monitoraggio degli impianti produttivi sono affidabili e che i dati possono superare una verifica indipendente.
La domanda strategica per molte aziende è quindi semplice:
i vostri fornitori sono pronti a sostenere una verifica delle emissioni CBAM oppure la vostra catena di approvvigionamento rischia di fermarsi davanti a dati incompleti o inesatti?
Vuoi capire se la tua supply chain è pronta alla verifica delle emissioni CBAM? Contattaci per un confronto.Chi deve verificare le emissioni CBAM
La verifica delle emissioni CBAM deve essere effettuata da un verificatore indipendente accreditato, incaricato di controllare l’affidabilità dei dati utilizzati nella dichiarazione CBAM. Il verificatore analizza i sistemi di monitoraggio dell’impianto, le metodologie di calcolo delle emissioni e la correttezza delle informazioni riportate nella relazione di monitoraggio.
FAQ – Verifica delle emissioni CBAM
La verifica delle emissioni CBAM deve essere effettuata da un verificatore indipendente accreditato, incaricato di controllare l’affidabilità dei dati utilizzati nella dichiarazione CBAM. Il verificatore analizza i sistemi di monitoraggio dell’impianto, le metodologie di calcolo delle emissioni e la correttezza delle informazioni riportate nella relazione di monitoraggio.
La verifica diventa obbligatoria con l’entrata in vigore del regime definitivo CBAM dal 1° gennaio 2026. Da questa data le emissioni incorporate dichiarate dagli importatori dovranno essere validate secondo le procedure previste dalla normativa europea e attraverso la relazione di verifica caricata nel Registro CBAM.La verifica deve sempre prevedere una visita fisica dell’impianto
Nel primo anno soggetto a verifica è obbligatoria una visita fisica presso l’impianto produttivo. Negli anni successivi il regolamento consente, in determinate condizioni, l’utilizzo di visite virtuali o la deroga alla visita, purché il verificatore abbia già una conoscenza adeguata dell’impianto e non siano intervenuti cambiamenti significativi nei processi produttivi.
Nel primo anno soggetto a verifica è obbligatoria una visita fisica presso l’impianto produttivo. Negli anni successivi il regolamento consente, in determinate condizioni, l’utilizzo di visite virtuali o la deroga alla visita, purché il verificatore abbia già una conoscenza adeguata dell’impianto e non siano intervenuti cambiamenti significativi nei processi produttivi.
La normativa stabilisce una soglia di rilevanza del 5% per le emissioni incorporate. Se gli errori individuati superano questo limite, la relazione di verifica non può essere approvata. Tuttavia il verificatore può considerare rilevante anche un errore inferiore quando ritiene che la sua natura sistematica o il suo effetto cumulativo possa compromettere il corretto calcolo delle emissioni.