L’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea annuncia prossimi cambiamenti anche in materia di trasporto merci su strada e di accise. Scopriamo insieme cosa prevede il periodo transitorio e come bisogna inoltrare le prossime richieste di rimborso delle accise per il gasolio consumato dai mezzi aziendali.
Regno Unito e uscita dall’UE: con o senza accordo di recesso?
L’uscita dall’Unione Europea del Regno Unito – votata dal 51,9% con il referendum del 23 giugno 2016 – ha trovato finalmente il suo culmine con l’arrivo del nuovo anno.
Dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito è ufficialmente un paese terzo.
È il risultato di un processo lungo, caratterizzato negli ultimi 3 anni da intenzioni espresse, ratifiche e approvazioni che hanno generato non poche preoccupazioni per le imprese italiane impegnate nel trasporto merci su strada con rotte da e per il Regno Unito.
Gli interrogativi avanzati negli ultimi mesi del 2019 hanno riguardato l’accordo di recesso: il Regno Unito esce dall’UE con o senza accordo con Bruxelles? A seguito della Brexit i prodotti non comunitari saranno oggetto di dazi doganali e sottoposti a nuovi controlli alle frontiere?
Per continuare a trasportare merci su strada da e verso il Regno Unito, senza un accordo di recesso, le imprese italiane devono possedere autorizzazioni CEMT? L’Italia firmerà accordi bilaterali con il Regno Unito?
Insomma, una serie di domande che per ora restano in stand by perché il Regno Unito ha scelto di uscire dall’UE con un accordo di recesso, ratificato il 29 gennaio 2020 dall’Europarlamento.
Frutto di una prima approvazione del Consiglio Europeo del 17 ottobre 2019, passato poi per la Camera dei Comuni del Parlamento, per la Camera Alta e per la Regina Elisabetta II, con l’accordo di recesso il Regno Unito dice ufficialmente addio alla Comunità Europea e consegna la dichiarazione politica sul quadro delle future relazioni.
Con l’accordo di recesso comincia ora un periodo transitorio.
Rotta britannica: il trasporto merci su strada nel periodo transitorio
Con l’accordo di recesso il Regno Unito opta per un’uscita ordinaria dall’UE che prevede, dal 31 gennaio al 31 dicembre 2020, una fase transitoria.
Il periodo di transizione serve a garantire l’adeguamento alle nuove e prossime disposizioni; durante questa fase:
- Continuerà ad essere applicato il diritto UE per il Regno Unito e al suo interno
- L’Unione Europea continuerà a considerare la Gran Bretagna un paese membro salvo per la partecipazione alle istituzioni e alle strutture di governance dell’UE
In questa fase l’UE e il Regno Unito dovranno negoziare le relazioni future; accordi che entreranno in vigore il 1° gennaio 2021 solo se ratificati e approvati dai Parlamenti nazionali degli Stati membri.
La fase di transizione può essere prorogata solo per una volta per un periodo massimo di due anni e comunque per effetto di una decisione presa dalla Commissione congiunta UE-UK entro il 1° luglio.
Cosa cambia con la Brexit per le imprese italiane del trasporto merci su strada?
Fino al 31 dicembre 2020 le imprese italiane impegnate in trasporti da e per il Regno Unito e con arrivo o partenza da territori comunitari continueranno a seguire le disposizioni – finora vigenti – del Regolamento n. 1072/2009, viaggiando dunque in possesso della licenza comunitaria.
Il Governo italiano ribadisce, anche in occasione della task force per la Brexit tenutasi il 27 gennaio scorso, che intende impegnarsi a favore dei cittadini e delle imprese italiane, in virtù di un accordo di libero scambio per la collaborazione di sicurezza e un livello di mobilità all’altezza della profondità degli scambi tra Italia e Regno Unito.
Licenze comunitarie, autorizzazioni CEMT e bilaterali: facciamo chiarezza
La licenza comunitaria è il titolo autorizzativo che le imprese di autotrasporto per conto terzi devono possedere al fine di conseguire il trasporto di merci su strada in territori UE.
Disciplinata dal Regolamento n. 1072/2009, tale licenza consente trasporti in destinazione, in transito e tra gli Stati membri UE; nonché i trasporti da e verso i paesi dell’area S.E.E., ossia Norvegia, Liechtenstein, Islanda e Svizzera e in transito verso paesi non UE.
In Italia la licenza comunitaria ha validità pari a 5 anni e viene rilasciata ai titolari di imprese italiane in possesso dei requisiti previsti dalle norme del MIT in materia di accesso alla professione di autotrasportatore. Se la copia originale va tenuta presso la sede aziendale, per le copie conformi all’originale da tenere a bordo dei veicoli bisogna rivolgersi all’ufficio della motorizzazione civile di competenza. È possibile ottenere tante copie quanti sono i veicoli a disposizione della flotta aziendale.
CEMT sta per Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti istituita nel 1953; unione composta da 43 paesi di cui 27 membri UE e che oggi prende il nome di I.F.T. (International Forum Transport).
L’autorizzazione CEMT serve a compiere trasporti internazionali secondo la regola dei 3 viaggi, ossia con punto di partenza dal paese di immatricolazione del veicolo e da qui seguendo tre tratte multilaterali in diversi paesi dell’area.
Disciplinate dal Decreto Ministeriale del 9 luglio 2013, queste autorizzazioni vengono rilasciate da ogni paese secondo una quota e nel rispetto di precisi criteri nazionali; ecco perché le imprese interessate devono presentare apposita istanza per partecipare alla graduatoria CEMT.
Inoltre, è bene sapere, che le autorizzazioni CEMT sono destinate all’uso di soli veicoli euro 4, 5 e 6 e devono essere tenute a bordo del veicolo durante tutto il viaggio, dal carico allo scarico della merce.
Le autorizzazioni bilaterali sono scambiate secondo accordi bilaterali per il trasporto di merci su strada che l’Italia istituzionalizza con i paesi extra UE. Regolamentate dal Decreto dell’11 settembre 2015 del MIT, le autorizzazioni bilaterali valgono per: trasporti di destinazione, di transito e per paesi extra UE.
Rimborso accise gasolio trasporto merci su strada: cambiano alcuni parametri
Sebbene resti vigente la possibilità di richiedere il rimborso delle accise versate per il consumo di gasolio dei veicoli aziendali, con l’arrivo del 2020 cambiano alcune disposizioni.
A partire dal 1° aprile 2020 le imprese comunitarie che intendono recuperare le accise a fronte dei consumi registrati nel primo trimestre dell’anno (dal 1° gennaio al 31 marzo) devono rivolgersi a specifici uffici nazionali dell’Agenzia delle Dogane. Questi variano in base allo Stato membro di appartenenza dell’impresa richiedente.
Altra modifica riguarda l’introduzione del limite chilometrico previsto per effetto dell’art. 8 del D. L. 124/2019 sul Testo Unico sulle Accise.
A partire dal 1° gennaio 2020 è possibile richiedere il rimborso delle accise per i soli veicoli che hanno registrato un consumo di gasolio pari o inferiore a 1 litro per ogni chilometro percorso nel periodo di riferimento.
Infine, nei prossimi mesi bisognerà fare i conti anche con l’esclusione dei mezzi euro 3 ed euro 4 dalla richiesta di rimborso delle accise per il gasolio consumato dai veicoli aziendali.
Ricorda che possono richiedere il rimborso delle accise:
- Le imprese iscritte all’albo nazionale degli autotrasportatori per conto proprio e per conto terzi
- Le imprese in possesso della licenza per il servizio di autotrasporto per conto proprio
- Le società e gli operatori residenti in altri paesi comunitari che acquistano gasolio commerciale in Italia
Scrivici se vuoi saperne di più.
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