Trasporto merci su strada: quali autorizzazioni servono?
Le imprese italiane interessate dal trasporto di merci su strada per conto terzi devono possedere alcune autorizzazioni prima di consentire un trasporto da e verso paesi della Comunità Europea ed extra-UE.
Analizziamo, quindi, quali sono le autorizzazioni richieste dalla normativa italiana in materia di trasporto di merci su strada.
Licenza comunitaria
Si tratta del titolo autorizzativo che un’azienda italiana impegnata nel trasporto di merci su strada deve possedere se intende trasportare, caricare e/o scaricare merci in Stati membri UE.
La licenza comunitaria consente il trasporto in destinazione, in transito e tra gli Stati membri UE; nonché i trasporti da e verso l’area S.E.E., ossia Norvegia, Svizzera, Islanda e Liechtenstein e in transito verso i paesi non UE.
Il rilascio e il possesso di quest’autorizzazione sono disciplinati dal Regolamento n. 1072/2009, il quale chiarisce che essa può autorizzare anche trasporti di cabotaggio stradale, ma esclusivamente nel rispetto dei limiti indicati nello stesso Regolamento.
La licenza comunitaria in Italia ha validità pari a 5 anni e può essere richiesta solo dalle imprese italiane in possesso dei requisiti previsti dalle norme del MIT in materia di trasporto merci su strada, quindi:
- Regolarmente iscritte al R.E.N. (Registro Elettronico Nazionale) e dunque autorizzate all’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada
- Abilitate allo svolgimento di trasporti internazionali in quanto titolari dell’idoneità alla professione
- In possesso di almeno un veicolo o un complesso veicolare con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate
- Non in situazione di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2001 e successive modificazioni (leggi antimafia)
Il vettore incaricato del trasporto di merci su strada in ambito internazionale se soggetto cittadino di altro Stato terzo deve possedere anche l’attestato di conducente.
Chi non è tenuto a richiedere la licenza comunitaria?
Le imprese italiane che si occupano delle attività di trasporto sotto elencate non sono vincolate al possesso della licenza comunitaria:
- spostamenti a vuoto
- trasporti postali effettuati nell’ambito di un regime di servizio universale
- trasporto di veicoli danneggiati o da riparare
- trasporto di merci su strada con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico (inclusi eventuali rimorchi) inferiore a 3,5 tonnellate
- trasporto di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché articoli necessari per cure mediche e in particolare a seguito di calamità naturali
Come ottenere la licenza comunitaria?
Le imprese interessate alla licenza comunitaria devono produrre un’istanza con apposito modello pdf editabile e inviarla alla Direzione Generale del trasporto stradale e per l’intermodalità del MIT di Roma. La richiesta deve essere firmata dal titolare dell’impresa interessata o dal suo rappresentante legale.
All’istanza bisogna, poi, allegare una documentazione composta da: dichiarazioni utili all’espletamento delle verifiche antimafia, le ricevute dei versamenti per il pagamento dell’imposta di bollo sulla domanda, sulla licenza e per i diritti e copia del documento d’identità del soggetto firmatario (tranne in caso di sottoscrizione con firma digitale).
La copia originale della licenza comunitaria ottenuta va conservata presso la sede dell’azienda. Le copie conformi all’originale – da tenere a bordo di ogni veicolo incaricato del trasporto delle merci – vanno richieste all’ufficio della motorizzazione civile di competenza e consegnate ad ogni vettore. È possibile ottenere un numero di copie pari alla quantità dei veicoli a disposizione della flotta, se di proprietà, in locazione o in leasing.
Autorizzazioni CEMT
L’acronimo CEMT distingue la Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti istituita nel 1953, unione composta da 43 paesi di cui 27 membri UE.
Le imprese italiane interessate al trasporto internazionale di merci su strada in destinazione, in transito e multilaterali devono presentare apposita istanza per entrare a far parte della graduatoria CEMT.
Queste autorizzazioni sono, infatti, rilasciate secondo una quota e nel rispetto di precisi criteri nazionali; sono destinate ai soli veicoli euro 4, 5 e 6 e devono essere tenute a bordo del veicolo durante il viaggio, dal punto di carico a quello di scarico della merce.
Le autorizzazioni CEMT devono essere seguite da un resoconto del trasporto; sono disciplinate dal Decreto Ministeriale del 3 luglio 2013 e non interessano il trasporto di cabotaggio stradale.
Autorizzazioni bilaterali
Le autorizzazioni bilaterali sono vincolate ad accordi bilaterali che vengono istituiti tra l’Italia e paesi extra-UE e sono scambiate annualmente.
Ogni anno, infatti, la Direzione generale del MIT comunica alle amministrazioni addette al controllo su strada o alle frontiere l’elenco delle autorizzazioni bilaterali italiane per il trasporto internazionale di merci. Queste vengono rilasciate dai paesi alle proprie imprese di autotrasporto per effettuare trasporto in e per l’Italia.
Trasporto internazionale di merci: le autorizzazioni bilaterali
Le autorizzazioni bilaterali sono il titolo autorizzativo necessario a conseguire il trasporto di merci su strada in ambito internazionale, in particolare tra l’Italia e paesi extra-UE con i quali sussistono accordi bilaterali.
Le autorizzazioni bilaterali possono essere di più tipi:
- di destinazione: per effettuare trasporti tra il paese di immatricolazione del veicolo e viceversa
- di transito: per consentire al vettore estero di attraversare il territorio italiano per svolgere l’attività di trasporto merci su strada, senza però caricare o scaricare merce in Italia
- triangolari: per consentire al vettore estero di effettuare trasporti fra l’Italia e il paese terzo (rispetto all’accordo) e viceversa, ma con l’obbligo di attraversamento del territorio di immatricolazione del veicolo
- paesi terzi: per effettuare trasporti tra l’Italia e un paese terzo e viceversa senza l’obbligo di attraversamento del paese di immatricolazione del veicolo
- frontaliere: valide per trasporti svolti tra comuni frontalieri
Alcune autorizzazioni bilaterali possono consentire sia trasporti in transito sia in destinazione; queste sono comunemente indicate come ‘generali’ e adeguatamente segnalate.
Le autorizzazioni bilaterali sono valide per un solo viaggio, che comprende andata e ritorno. Spesso è prevista una proroga solitamente valida fino al 31 gennaio dell’anno successivo a quello del rilascio.
Le autorizzazioni bilaterali devono essere tenute a bordo del veicolo ed esposte al personale addetto ai controlli stradali e di frontiera. La proprietà delle autorizzazioni bilaterali non può essere trasferita ad altro soggetto terzo, neanche temporaneamente.
Le autorizzazioni bilaterali non devono essere seguite da alcun resoconto relativo al trasporto e non consentono trasporti di cabotaggio stradale.
Aggiornamento 2020 trasporto merci su strada: tra Brexit ed emergenza Covid-19
Spesso i cambiamenti sociali, economici, politici ed ambientali che interessano sia Stati membri UE che extra-UE, si riversano automaticamente sull’attività di trasporto di merci su strada. Ecco perché le imprese italiane impegnate in quest’attività devono costantemente consultare le disposizioni varate dal MIT e dalle altre amministrazioni locali per evitare di incorrere in pesanti sanzioni.
L’anno 2020 è stato segnato dall’uscita definitiva del Regno Unito dall’Unione Europea. Cosa succede ora? Quali sono le disposizioni che le imprese italiane interessate dal trasporto di merci su strada da e verso il Regno Unito devono rispettare?
Niente paura, fino al 31 dicembre 2020 resta tutto com’era, poi le cose cambieranno.
Trasporto merci Italia – Francia: serve l’autocertificazione contro il Covid-19
Per rispondere all’emergenza Covid-19 e proteggere la propria nazione, la Francia chiede alle imprese italiane interessate dal trasporto di merci sul suolo francese di produrre un’autocertificazione.
Si tratta di un documento che tutti gli autisti di mezzi pesanti che transitano in Francia devono avere con sé per attestare un trasporto necessario.
L’autocertificazione deve essere redatta su carta intestata aziendale, firmata, timbrata e corredata di copia del documento d’identità del vettore.
Inoltre, il Governo francese, attraverso apposite linee guida, indica a tutti gli operatori dell’autotrasporto ulteriori norme da rispettare:
- essere forniti di acqua, sapone, gel idroalcolico e asciugamano monouso per lavare costantemente le mani
- provvedere alla consegna di documenti o plichi senza avere contatti fisici con le persone, indossando dunque guanti e lasciando la merce davanti alla porta in caso di consegna a domicilio
Se hai bisogno di un aiuto per compilare l’autocertificazione francese contatta gli esperti di Tecno Vat.
Rimborso accise gasolio per autotrazione: ecco i dettagli
Il gasolio commerciale acquistato per il rifornimento dei mezzi aziendali è soggetto al pagamento dell’accisa, l’imposta statale che può essere recuperata in base al consumo chilometrico effettuato.
Le imprese italiane impegnate in attività di trasporto di merci e di persone in Italia e in Europa possono recuperare le accise versate sul gasolio consumato se in possesso di veicoli di classe pari o superiore alla euro 3.
Per effetto del Decreto Legge 124/2019, a partire dal 1° gennaio 2020 è possibile chiedere il rimborso per i soli veicoli in grado di consumare un litro di gasolio per ogni chilometro percorso.
Approfitta dell’esperienza dei nostri tecnici per inoltrare l’istanza di rimborso per i consumi registrati nel primo trimestre del 2020; il periodo utile scade il 30 aprile 2020.
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