Se ti occupi di trasporti intracomunitari puoi accedere a numerosi privilegi. Puoi alleggerire la spesa economica sostenuta per le cessioni di beni in Europa grazie alle agevolazioni fiscali previste a tuo favore.
Trasporti intracomunitari: attori coinvolti e documenti richiesti
La commercializzazione intracomunitaria riguarda aziende che, impegnate in settori commerciali diversi, sono coinvolte in cessioni di beni e di prodotti tra paesi appartenenti all’UE.
In base al ruolo svolto nel processo di transizione della merce, le aziende si distinguono in: soggetto emittente, vettore e soggetto ricevente. Queste imprese sono tenute ad emettere un’apposita documentazione per proteggere merci e conti aziendali da disposizioni e sanzioni amministrative spesso molto alte.
Chi trasporta la propria merce dall’Italia ad altro paese comunitario deve produrre una documentazione consona a quanto definito qualche tempo fa dall’Agenzia delle Entrate e ulteriormente chiarito con una recente nota n.100 dell’8 aprile 2019.
Nelle risoluzioni del 28 novembre 2007 n.345/E, del 15 novembre 2008 n. 477/E, del 25 marzo 2013 n. 193/E e nella nota dello scorso aprile, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’azienda trasportatrice, ossia colei che provvede al transito delle merci, deve produrre e conservare i seguenti attestati:
- Fattura di vendita
- Rimessa bancaria dell’acquirente relativa all’acquisto della merce
- I modelli intra relativi alle cessioni UE
- Il documento di trasporto CMR firmato dal trasportatore che prende in carico la merce e/o dal destinatario per ricevuta
Il CMR: definizione e contenuto
Il CMR (Convention des Merchandises par route) è stato previsto con la disposizione del 19 maggio del 1956.
È un documento che viene emesso dal mittente e che deve essere firmato e conservato anche a bordo dall’autotrasportatore, il quale deve poi provvedere alla firma del destinatario che riceve la merce.
Quali informazioni deve contenere il CMR? Nome e indirizzo del mittente e data e luogo di emissione; nome e indirizzo del vettore e del destinatario; nome e indirizzo del ricevente (se diverso dal destinatario); natura, peso e quantità della merce trasportata e istruzioni relative alle spese di trasporto.
CMR elettronico ed E-CMR
Ad oggi il CMR è elettronico, ossia contenente le stesse informazioni di quello cartaceo, ma caricato sulla piattaforma condivisa tra cedente e vettore in formato pdf e stampato.
CMR elettronico ed E-CMR sono due certificati differenti. Infatti, se ciò che distingue il CMR cartaceo da quello elettronico è sostanzialmente il formato, l’E-CMR è un documento completamente diverso. Ha caratteristiche simili alla fattura elettronica ed è stato inserito dal protocollo di Ginevra del 20 febbraio 2008 dalle Nazioni Unite.
Il CMR elettronico e l’E-CMR sono considerati documenti informatici in quanto privi di riferimento temporale e di sottoscrizione elettronica. Sotto il profilo giuridico essi vengono definiti, invece, analogici pertanto per avere validità giuridica devono essere stampati.
Per quanto riguarda la loro conservazione viene precisato che l’immagine di entrambi i documenti deve essere memorizzata su appositi supporti ottici, comprensiva di riferimento temporale e di firma digitale del responsabile della conservazione.
Questo documento è usato già da molti paesi membri, ma non dall’Italia. Le aziende italiane che effettuano trasporti intracomunitari possono, dunque, continuare a utilizzare il CMR elettronico. L’Agenzia delle Entrate ha, in effetti, più volte affermato di poterne fare a meno in quanto sostituibile con il CMR elettronico già in vigore.
L’uso dell’E-CMR potrebbe recare numerosi benefici alle aziende italiane, se introdotto, in quanto, al fine di avviare un processo di dematerializzazione e digitalizzazione del materiale aziendale, garantirebbe:
- Una maggiore economia dei costi di gestione
- Un’amministrazione più rapida e veloce
- Una fatturazione più efficiente
- Una maggiore tracciabilità e trasparenza delle merci e dei servizi
- Un controllo maggiore delle spedizioni
- Una certezza fiscale
Se affiancato al servizio di E-CALL (chiamata di emergenza automatica) potrebbe anche garantire una maggiore sicurezza stradale alle aziende che si occupano del trasporto.
Intanto, in mancanza di questi benefici, le aziende italiane possono contare su altre agevolazioni fiscali.
Fatture senza Iva per i trasporti intracomunitari
Secondo l’art. 41 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 331/93 chi fornisce beni o prodotti a paesi comunitari non è tenuto a emettere fattura con iva per la merce inviata. Grazie al sistema di tassazione imposto dall’UE, infatti, spetta all’azienda estera ricevente pagare l’iva dovuta.
Per ottenere questa agevolazione, però, devono sussistere alcune condizioni:
- entrambi i soggetti, mittente e ricevente, devono essere passivi di IVA iscritti al VIES
- deve essere certo lo spostamento della merce dal luogo di emissione al luogo di destinazione
- deve essere certo lo spostamento della merce dal luogo di emissione al luogo di destinazione
Rimborso accise gasolio per autotrazione
L’imponibilità non è il solo privilegio riconosciuto alle aziende che si occupano di commercio e trasporto intracomunitario di beni.
Grazie al rimborso accise queste aziende possono, infatti, recuperare anche l’accisa pagata per il gasolio acquistato e consumato per autotrazione. L’agevolazione ha una retroattività di 2 anni e viene richiesta attraverso apposita istanza all’Agenzia delle Dogane con cadenza trimestrale.
Chi vuole approfittare di questa agevolazione può farne richiesta dall’1 al 31 luglio 2019.
Per accedere al rimborso accise devi effettuare trasporto di merci utilizzando mezzi di tonnellate pari o superiori a 7,5, furgoni frigo, betoniere o mezzi per trasporti specifici di categoria pari o superiore alla euro 3, anche se noleggiati o a leasing.
Se hai bisogno di assistenza per la tua richiesta di rimborso mettiti in contatto con i nostri esperti, ci occupiamo di tutte le incombenze burocratiche previste.
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