Questo contenuto è stato aggiornato in data 01/12/2021
Negli ultimi anni, la normativa in tema di revisione mezzi pesanti ha subito numerosi cambiamenti. Nel 2018, con la legge n. 145 lo Stato decide di modificare l’art. 80 del Codice della Strada, autorizzando così la revisione dei veicoli pesanti anche presso le officine private. Un provvedimento che si è rivelato particolarmente controverso, limitante; che è stato attaccato da più associazioni del settore trasporti e che finalmente giunge ad un punto di risoluzione a distanza di ben quattro anni.
Normativa revisione mezzi pesanti: largo ai chiarimenti
Il settore dei trasporti è interessato ogni anno da circa 15-16 milioni di controlli obbligatori che interessano la revisione dei veicoli, la validità dei documenti di circolazione, patenti e strumenti. Si tratta di operazioni che coinvolgono circa 900 aziende e che occupano quasi 30.000 addetti. Un comparto che negli ultimi due anni ha dovuto fare i conti sia con i rallentamenti generati dalla pandemia Covid-19, sia con le incertezze normative in materia di revisione.
Finalmente, con il Decreto Ministeriale n. 466 firmato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, dal 23 novembre 2021 è possibile effettuare la revisione dei veicoli pesanti anche presso le officine private autorizzate. Con questo ultimo tassello, si conclude un percorso avviato anni fa per semplificare il procedimento amministrativo delle revisioni, favorendo una maggiore sicurezza sulle strade, lo smaltimento delle numerose pratiche pendenti degli uffici nazionali della Motorizzazione e la velocizzazione delle operazioni legate ai veicoli protagonisti della logistica.
Revisione camion e officine autorizzate: ecco dove recarsi
Con il D. M. n. 466 del 15 novembre 2021 si autorizza la revisione dei veicoli pesanti anche presso le officine autorizzate dalla Provincia competente. Dunque, anche chi possiede veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate (inclusi rimorchi e semirimorchi superiori a 3,5 ton.) può fare la revisione recandosi presso una delle seguenti strutture:
- Uffici della Motorizzazione Civile;
- Impresa di autoriparazione per la meccanica, la motoristica, la carrozzeria, elettrauto e gommista iscritta nel registro delle imprese;
- Impresa che esercita in prevalenza attività di commercio e anche di autoriparazione iscritta nel registro delle imprese;
- Consorzi, società consortili (anche in forma di società cooperative) che svolgono autoriparazione e iscritti nel registro delle imprese.
La revisione deve avvenire in presenza di un ispettore in possesso dei requisiti previsti dal D. M. (art. 15), che dovrà certificare personalmente tutte le fasi del controllo tecnico.
Al termine della revisione l’officina privata deve consegnare il certificato di revisione.
La revisione dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose (regime Adr) o deperibili a temperatura controllata (Atp) continuerà ad essere svolta esclusivamente dagli uffici della Motorizzazione Civile.
Elenco officine autorizzate revisione: in arrivo un nuovo registro
Per poter svolgere la revisione e i controlli tecnici dei mezzi pesanti, i soggetti interessati (imprese, officine, consorzi) dovranno chiedere l’autorizzazione alla Provincia competente territorialmente. Quindi, possedere i requisiti professionali, finanziari e strutturali definiti negli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del D. M., dimostrarne il possesso con apposita documentazione da allegare alla richiesta e mantenerli per tutta la durata dell’autorizzazione (valida fino a 5 anni).
Come previsto dal D. M. in questione, oltre a quello destinato agli ispettori autorizzati, ci sarà un registro di operatori autorizzati alla revisione, appositamente istituito e curato dal Dipartimento della mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Revisione veicoli commerciali: ogni quanto va eseguita?
La normativa in materia di revisione veicoli prevede che chi possiede i seguenti mezzi deve sottoporli a revisione ogni anno, a partire dalla data di immatricolazione:
- Veicoli per il trasporto di persone (max 9) di categoria M2 ed M3;
- Veicoli per il trasporto specifico e autocarri ad uso speciale (categoria N2 ed N3) con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate;
- Rimorchi e semirimorchi con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate (categorie O3 ed O4);
- Autoambulanze, taxi, veicoli per NCC e veicoli atipici (es.: autoveicoli d’epoca).
Sono da escludere i veicoli che nel corso dell’anno sono già stati sottoposti a visita o a prova.
Al contrario, chi possiede i veicoli inclusi nel seguente elenco devono sottoporli a revisione ogni due anni (a partire dalla prima da effettuare a distanza di quattro anni dalla data di immatricolazione):
- Veicoli di categoria M (autovetture e carrelli appendice);
- Veicoli destinati al trasporto di cose, ad uso o trasporto specifico con massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate;
- Rimorchi per il trasporto merci o persone con massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate (categorie O1 ed O2);
- Caravan inferiori a 3,5 tonnellate, motoveicoli e ciclomotori;
- Autoveicoli per il trasporto promiscuo di cose o persone ad uso privato.
Modello TT2100 e durata della revisione
Il 22 maggio 2020, con la circolare 14290, la Direzione Generale della Motorizzazione fornisce alle imprese, agli autotrasportatori e agli operatori del settore importanti dettagli circa i tempi di esecuzione della revisione e il modello TT2100.
Dunque, i tempi massimi previsti per le operazioni di revisione sono:
- 30 minuti per autobus maggiori a 3,5 tonnellate;
- 20 minuti per autoveicoli maggiori a 3,5 tonnellate;
- 15 minuti per rimorchi/semirimorchi maggiori a 3,5 tonnellate;
- 30 minuti per autoveicoli maggiori a 3,5 tonnellate, rimorchi/semirimorchi maggiori a 3,5 tonnellate e ADR.
Per la revisione di mezzi pesanti e autobus (veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate) la circolare chiarisce che bisogna compilare il modello TT2100 nel rispetto delle più recenti indicazioni fornite. Il modulo TT2100 va presentato all’ufficio della Motorizzazione o all’officina autorizzata per richiedere la revisione del veicolo.
La prima pagina va compilata con i dati dell’intestatario del veicolo, le informazioni circa i controlli strumentali e visivi eseguiti e con l’esito della revisione. La seconda pagina, invece, prevede due dichiarazioni sostitutive: la prima a cura del proprietario/utilizzatore del veicolo, la seconda compilata dal legale rappresentante dell’officina che ha eseguito la revisione.
In caso di trasporto di cose, nel modello TT2100 bisognerà poi dichiarare l’iscrizione all’Albo/REN o la licenza conto proprio; per il trasporto di persone bisognerà indicare l’iscrizione REN o l’autorizzazione conto proprio.
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