Questo contenuto è stato aggiornato in data 15/12/2021
Il trasporto eccezionale rientra tra le categorie ammesse alla richiesta di rimborso accise per autotrazione, purché siano soddisfatte precise condizioni. É una tipologia di trasporto tra le più rilevanti del settore, oggetto di particolare attenzione da parte degli organi dello Stato, specie negli ultimi anni, intenti a favorire la sicurezza sulle strade e al contempo gli interessi delle imprese del comparto. In questo articolo, definiamo cos’è il trasporto eccezionale e quali sono le norme, le dimensioni e le autorizzazioni che lo caratterizzano. Inoltre, chiariamo cosa distingue la scorta tecnica dalla scorta con polizia stradale, quali sono le novità introdotte dal D. L. 121/2021 Infrastrutture e trasporti e spieghiamo quali vantaggi riserva alle aziende di trasporto l’agevolazione accise sul carburante.
Il trasporto eccezionale: definizione e tipologie
I veicoli industriali e i mezzi adibiti al trasporto di silos, cisterne, autobetoniere, blocchi di pietra, caldaie e molti altri tipi di prodotti sono solitamente chiamati trasporti o veicoli fuori sagoma. Un’indicazione che risponde sommariamente ai canoni dei trasporti eccezionali, che trovano una più articolata definizione nell’art. 10 del Codice della strada (C. d. S.).
L’art. 10 del C. d. S. distingue i veicoli eccezionali dal trasporto in condizioni di eccezionalità. Nella prima definizione vengono inclusi i mezzi che per configurazione propria di marcia superano i limiti di sagoma e di massa stabiliti rispettivamente dagli articoli 61 e 62 del C. d. S.; il trasporto in condizioni di eccezionalità riguarda, invece, il trasporto di:
- carichi indivisibili di dimensione o peso superiore a quelli definiti dagli articoli 61 e 62 del C. d. S.;
- oggetti divisibili considerati eccezionali;
- carichi che sporgono posteriormente più di 3/10 della lunghezza del veicolo o anteriormente oltre la sagoma del veicolo;
- mezzi d’opera che superano i limiti di massa dell’art. 62 del C. d. S.;
- animali vivi con veicoli ad altezza variabile, balle o rotoli di paglia;
- carico costituito da macchine operatrici ed agricole con veicoli isolati o complessi di veicoli.
Attenzione però perché i trasporti eccezionali possono essere effettuati anche con veicoli normali, basta che lo stesso veicolo e il carico trasportato non superino i limiti di dimensione stabiliti per la propria categoria (comma 2 e 3 dell’art. 10 C. d. S.).
Trasporto eccezionale: normativa di riferimento e le novità del D. L. 121/2021
Il trasporto eccezionale è disciplinato da più articoli del Codice della Strada, in particolare dall’articolo 10 (definizione, autorizzazioni, scorta, sanzioni, ecc.) e dagli articoli 61 e 62 (sagoma e massa dei veicoli).
Il D. L. 121/2021 Infrastrutture e Trasporti (convertito nella legge n. 156 del 9 novembre 2021) ha portato delle novità in diverse aree del comparto dei trasporti, incluso quello dei trasporti eccezionali. Un decreto oggetto di numerose controversie e che è stato modificato in ultima battuta (ossia in fase di approvazione dal Senato) proprio per trovare un punto di incontro tra le esigenze del Mims – per ridurre i rischi e i pericoli legati al transito dei veicoli eccezionali – e le necessità produttive e logistiche delle imprese delle industrie interessate.
Nello specifico, circa i trasporti eccezionali, il D. L. 121/2021 agisce sui limiti massimi del peso dei veicoli a più assi e sulla lunghezza massima consentita per gli autoarticolati e gli autosnodati. Di seguito riportiamo i nuovi limiti:
- non superiore a 38 tonnellate per veicoli isolati a 3 assi;
- non superiore a 48 tonnellate per veicoli isolati a 4 assi;
- non superiore a 86 tonnellate per complessi di veicoli a 6 o più assi;
- non superiore a 108 tonnellate per complessi di veicoli a 8 o più assi (misura reintrodotta in fase di approvazione dal Senato).
La nuova lunghezza massima consentita per gli autoarticolati e gli autosnodati è stata aumentata fino a 18,75 metri. Questo limite può essere superato in caso di trasporto di unico carico indivisibile.
Il trasporto eccezionale: le dimensioni
Le dimensioni sono fondamentali per la definizione e la classificazione del trasporto eccezionale. Clicca sull’immagine qui a lato per consultare tutte le dimensioni del trasporto eccezionale, incluse le novità introdotte dal D. L. 121/2021.
Il superamento dei limiti di lunghezza, larghezza, altezza e peso – che vediamo di seguito – classifica i mezzi interessati come veicoli per il trasporto eccezionale.
Quando il veicolo in questione supera però i limiti di peso è da classificare come mezzo d’opera, ossia veicoli o complessi di veicoli destinati allo spostamento di materiale edile, preposti ad attività forestali, stradali, minerali, siderurgiche o connesse al ciclo dei rifiuti.
Il trasporto eccezionale: le autorizzazioni
È ancora l’art. 10 del Codice della Strada a definire quali autorizzazioni richiedere per procedere all’uso di trasporti eccezionali. L’autorizzazione va richiesta all’ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e alle regioni per la restante rete viaria. La richiesta dell’autorizzazione va inoltrata in via telematica, assieme alla documentazione utile, almeno 15 giorni prima della data fissata per il viaggio.
I veicoli fuori sagoma sono per definizione fuori standard pertanto non hanno bisogno di autorizzazione che certifichi questa accezione perché già compresa nella carta di circolazione, purché non siano superati i limiti imposti negli articoli 61 e 62 del Codice della Strada.
Esistono tre diverse autorizzazioni per i trasporti eccezionali: singole, multiple e periodiche:
- Autorizzazioni singole: valide per unico viaggio da effettuare entro tre mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione;
- Autorizzazioni multiple: sono valide per un numero definito di viaggi da effettuare entro sei mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione;
- Autorizzazioni periodiche: per trasporti illimitati e con una validità annuale per la circolazione sia a carico che a vuoto dei convogli indicati nella stessa autorizzazione.
L’autorizzazione alla circolazione non è prescritta ai veicoli eccezionali che non superano i limiti stabiliti negli articoli 61 e 62 del C. d. S. e che garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.
Tutte le autorizzazioni sono rinnovabili, anche oltre la loro data di scadenza. Per il rinnovo basta farne domanda su carta semplice. É necessario ricordare che non è possibile fare richiesta di rinnovo dell’autorizzazione per la quarta volta e per un periodo superiore ai tre anni quando i dati del carico e del veicolo risultano invariati in tutto questo periodo.
I soggetti che violano quanto definito nell’articolo 10 in materia di autorizzazione rischiano fino a 3.206 € di sanzione.
I trasporti in condizioni di eccezionalità non soggetti ad autorizzazione
Lo stesso articolo 10 del Codice della Strada esonera alcune categorie di veicoli dal possesso dell’autorizzazione alla circolazione, si tratta:
- dei veicoli isolati o costituenti autotreno, autoarticolati quando questi per effetto del carico non superano i 4.20 metri di altezza e del 12% i limiti dell’art. 61 in lunghezza. Questa eccedenza può essere anteriore o posteriore, solo posteriore per i veicoli isolati o costituenti autotreno e solo posteriore per gli autoarticolati;
- dei veicoli per il trasporto di animali vivi o che trasportano balle o rotoli di fieno e paglia e complessi di macchine agricole e operatrici quando la loro altezza è pari o inferiore a 4.30 metri (carico incluso) e le dimensioni di massa e di sagoma non superano i limiti degli articoli 61 e 62 del C. d. S.;
- dei veicoli isolati o costituenti autotreno o autoarticolati (art. 10, comma 3, lettera e) che per effetto del carico non superano i 4.30 metri di altezza e il 12% dei limiti stabiliti dall’art. 61 circa la lunghezza, sempre che siano rispettati i limiti degli articoli 61 e 62 del Codice della Strada.
Inoltre, la legge precisa che in questi casi spetta sempre a chi esegue il viaggio controllare che la strada da percorrere sia conforme alle caratteristiche definite nell’art. 167 comma 4.
Trasporti eccezionali: scorta tecnica o polizia stradale?
In alcuni casi i veicoli eccezionali e quelli adibiti al trasporto in condizioni di eccezionalità sono sottoposti a scorta, dunque preceduti o seguiti da mezzi e addetti al loro controllo.
La scorta tecnica è quella eseguita da personale qualificato nella gestione di situazioni di pericolo stradale e di situazioni di rischio. La scorta con polizia stradale è quella chiaramente eseguita dalla polizia stradale.
I due elementi che determinano la scelta tra scorta tecnica o scorta da polizia stradale sono il tipo di veicolo e il percorso. La scorta tecnica è obbligatoria: su strade regionali e statali a tre corsie, per i veicoli che superano i limiti di sagoma definiti nell’art. 61 del C. d. S. e in caso di passaggio in strade provinciali o comunali con una corsia per senso di marcia. Nel dettaglio, la richiesta della scorta tecnica dipende dalle dimensioni minime o massime del veicoli diverse per ogni tipo di strada.
La scorta è obbligatoria nei casi di:
- Corsia larga meno di 3 metri con veicolo reso ‘eccezionale’ secondo la larghezza o la lunghezza;
- Veicoli larghi più di 3 metri (3,2 per sgombraneve e casi ferroviari);
- Veicoli lunghi più di 25 metri;
- Fascia di ingombro dal trasporto superiore alla larghezza della corsia decurtata di 20 cm;
- Carico sporgente nella parte anteriore con più di 2,50 metri o posteriormente più di 4/10 della lunghezza del veicolo;
- Velocità del convoglio inferiore a 30 km/h (40 km/h su autostrade o strade extraurbane principali).
Quando il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità impone la chiusura di tratti stradali e il ricorso a itinerari alternativi la scorta tecnica è accompagnata dagli organi di polizia stradale competente per territorio.
La richiesta della scorta e il controllo delle dimensioni del veicolo spettano al titolare dell’impresa che effettua il trasporto.
Anche l’obbligo di scorta è soggetto a sanzioni; chi esegue le operazioni di scorta ignorando quanto imposto dal regolamento rischia una sanzione che varia da 430 a 1.731 €.
Rimborso accise autotrazione: recupera l’imposta sul carburante
Le aziende che utilizzano trasporti eccezionali possono accedere al rimborso accise per autotrazione. Si tratta di un incentivo che lo Stato riconosce anche alle imprese e agli autotrasportatori che si occupano di trasporti eccezionali, purché siano soddisfatte alcune condizioni.
Quali benefici regala quest’agevolazione? La possibilità di recuperare il denaro versato per l’imposta accise sul carburante acquistato e sfruttato nell’arco degli ultimi due anni. Puoi recuperare fino a 0,21 € per ogni litro di gasolio consumato con veicoli di classe ambientale superiore alla euro 5, attraverso una richiesta trimestrale o annuale. Inoltre, scegli la modalità di ricezione del rimborso, tra credito d’imposta o somma di denaro.
Per ottenere il rimborso delle accise per autotrazione affidati ai nostri esperti accise:
- analizziamo i consumi;
- valutiamo la fattibilità del rimborso;
- ci confrontiamo con l’ente doganale competente per territorio;
- realizziamo report personalizzati con i trend della defiscalizzazione.
Pagherai il nostro servizio solo dopo aver ricevuto il rimborso che ti spetta. Compila il form per saperne di più.
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