Vediamo nello specifico quali sono le novità introdotte, per quando è prevista l’entrata in vigore dell’obbligo e quali sono i mezzi interessati.
Regolamento 1072/2009: le modifiche al trasporto internazionale di merci
Il regolamento 1072/2009 è stato modificato dalla normativa 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio (Pacchetto mobilità). La modifica ha interessato anche il regolamento 1024/2012 sulla cooperazione amministrativa e il 1071/2009 riguardante l’accesso e l’esercizio alla professione di trasportatore su strada. L’obiettivo dell’aggiornamento è adeguare le norme all’evoluzione del settore del trasporto su strada. Nello specifico:
- per contrastare le società di comodo e la concorrenza sleale;
- per estendere le norme sul cabotaggio per prevenirne l’abuso. Gli autotrasportatori in possesso della licenza comunitaria e dell’attestato del conducente (quest’ultimo solo nel caso di cittadino extra Ue) sono autorizzati ad effettuare operazioni di cabotaggio in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti.
Licenza comunitaria trasporto merci su strada: cos’è
La licenza comunitaria è il titolo che autorizza le imprese a trasportare merci all’interno dell’Unione europea. Il documento ha una validità massima rinnovabile di dieci anni ed è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, a seguito di verifica dei requisiti di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada per conto terzi.
La versione originale della licenza va conservata presso la sede dell’impresa, mentre una copia certificata va a bordo del veicolo. La copia è rilasciata per ogni mezzo di proprietà, noleggio o leasing del titolare; è a nome del trasportatore, quindi non è cedibile.
Estensione obbligo licenza comunitaria: i veicoli interessati
Dal giorno 21 maggio 2022 i veicoli con massa complessiva compresa tra 2,5 e 3,5 tonnellate possono effettuare trasporti internazionali solo se in possesso di licenza comunitaria. Questa categoria di mezzi, prima delle modifiche apportate al regolamento, erano esentate dall’obbligo.
Per le imprese che utilizzano esclusivamente autocarri di 2,5 ton fino ad un massimo di 3,5 ton, il MIMS raccomanda di presentare in largo anticipo la domanda di rilascio della licenza comunitaria; ciò per evitare di incorrere in ritardi sul rilascio del documento e delle copie conformi da conservare nel veicolo.
Per ottenere l’autorizzazione al rilascio della licenza comunitaria, l’impresa deve essere già iscritta al REN (Registro Elettronico Nazionale), quindi all’albo degli autotrasportatori ed avere un gestore dei trasporti idoneo per il trasporto internazionale.
REN: cos’è il Registro Elettronico Nazionale
Il REN è un Registro Elettronico Nazionale che include tutti i soggetti che esercitano la professione di autotrasportatore su strada. La registrazione al REN è obbligatoria e vincolante, in quanto non è possibile mettersi alla guida senza iscrizione.
Per iscriversi al REN bisogna soddisfare i seguenti requisiti:
- onorabilità: assenza di condanne, pene detentive con sentenza definitiva, assenza di sanzioni amministrative per gravi infrazioni;
- idoneità professionale: si ottiene dopo aver seguito un corso di formazione per l’accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada, con superamento di un esame finale;
- idoneità finanziaria: è certificata dall’istituto di credito, compagnia assicuratrice o intermediario finanziario, su richiesta dell’interessato;
- stabilimento: possesso di almeno un veicolo adibito al trasporto merci di massa complessiva superiore a 1,5 ton; i documenti inerenti l’attività di trasporto sono conservati nel territorio italiano, dove è situata la sede dell’impresa; è chiaramente indicata l’officina presso cui è svolta l’attività di manutenzione dei mezzi;
- iscrizione all’albo degli autotrasportatori: è obbligatoria sia nel caso di ditta individuale sia di cooperativa.
Attestato del conducente: quando è obbligatorio?
L’autotrasportatore che non è cittadino dell’Unione europea ed è impegnato nell’attività di trasporto internazionale, oltre alla copia conforme della licenza comunitaria, deve essere in possesso dell’attestato del conducente (art. 3 regolamento 1072/2009).
È obbligatorio anche nei casi in cui il conducente extracomunitario è:
- titolare, legale rappresentante, amministratore o socio dell’impresa di trasporto;
- collaboratore familiare o associato in partecipazione del trasportatore;
- socio lavoratore della cooperativa di trasporto.
L’attestato è rilasciato dall’Ispettorato del lavoro e certifica che il conducente è assunto dal trasportatore in conformità alle leggi e ai contratti collettivi in vigore; ha una validità massima di 5 anni.
Trasporto merci su strada: richiedi il rimborso accisa gasolio
Le imprese impegnate nelle attività di trasporto merci su strada hanno la possibilità di richiedere il rimborso accisa gasolio.
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