I dettagli contenuti nella circolare 47/2020 diffusa dall’Agenzia per chiarire quali sono gli obblighi da rispettare e quali esercenti di depositi/distributori di carburante interessano.

L’Agenzia delle Dogane pubblica ancora una circolare, forse l’ultima del 2020, in materia di impianti minori e degli obblighi in vigore dal 1° gennaio 2021. Ciò che è stato introdotto dal D. L. 124/2019 è stato in parte modificato dal successivo Decreto Rilancio. Attraverso il nostro blog guidiamo le aziende nella comprensione di aggiornamenti normativi, obblighi e novità di settore. Anche in questa occasione indichiamo quali sono i soggetti obbligati e come è importante procedano per non rischiare (o evitare) sanzioni.

Comunicazione di attività per impianti minori: l’Agenzia pubblica la circolare

Il 3 dicembre l’Agenzia delle Dogane pubblica la circolare 47/2020 n. prot. 436683/RU. Si tratta della nota con cui l’ente fornisce ulteriori precisazioni per consentire ai soggetti obbligati il rispetto dell’obbligo di comunicazione di attività entro il 31 dicembre 2020.
La comunicazione di attività è un atto previsto dal Decreto Rilancio; quest’ultimo, infatti, ha modificato quanto dettato dal D. L. 124/2019. Dunque, gli esercenti dotati di depositi e distributori minori sono tenuti ad inviare la comunicazione di attività all’ufficio doganale territorialmente competente. Diversamente, i soggetti che per tipologia e capienza di depositi/distributori ricadono sotto la vecchia norma (art. 25 del Testo Unico delle Accise – TUA) restano obbligati alla denuncia di esercizio.

Depositi e distributori minori: manca poco alla scadenza

obblighi 2021 per possessori di depositi e distributori minoriI possessori – proprietari o gestori – di depositi e distributori minori devono osservare gli obblighi introdotti dal D. L. 124/2019 e rispettare le successive modifiche definite con il D. L. 34/2020 (Decreto Rilancio). Pertanto, devono inoltrare una comunicazione di attività all’ufficio doganale competente e contabilizzare i prodotti energetici tramite la tenuta di un registro di carico e scarico carburanti in modalità semplificata.

Chi è interessato da questi obblighi?

Gli esercenti di depositi ad uso privato, agricolo o industriale usati per il contenimento di prodotti energetici e di capienza compresa tra i 10 e i 25 metri cubi (maggiore di 10.000 litri e inferiore o uguale a 25.000 litri).

Gli esercenti di distributori automatici di carburante collegati a serbatoi di capacità contenitiva compresa tra i 5 e i 10 mc (maggiore di 5.000 litri e inferiore o uguale a 10.000 litri).

Soggetti esclusi:

  • Chi possiede depositi/distributori di capacità superiori a quelle sopra indicate, in quanto tenuti ad osservare gli obblighi previsti dal TUA
  • Chi possiede depositi ad uso privato, agricolo o industriale di GPL per uso combustione e/o prodotti denaturati
  • Chi utilizza impianti mobili per rifornire temporaneamente le macchine operatrici, ad esempio presso su un cantiere
  • Chi possiede impianti minori destinati al rifornimento di carburante denaturato per macchine usate per lavorazioni agricole

Gli esercenti di depositi/distributori con capienza inferiore a quelle indicate cosa devono fare?
I soggetti in possesso di depositi di capienza inferiore o pari a 10 mc e/o distributori automatici collegati a serbatoi di capienza inferiore o pari a 5 mc non devono inviare né la comunicazione, né la denuncia, né contabilizzare i prodotti energetici con un registro c/s. Questi sono obbligati, infatti, solo a conservare le copie degli e-DAS o DAS ricevuti per i 5 anni successivi alla data di ricezione.

Impianti minori: cosa bisogna fare entro la fine di dicembre 2020

2021 entrata in vigore obblighi per possesso impianti minoriI soggetti obbligati all’invio della comunicazione di attività all’ufficio doganale devono farlo entro il 31 dicembre 2020. Chi non rispetta questa scadenza rischia pesanti sanzioni.
Gli stessi dovranno, poi, impegnarsi a tenere un registro di carico e scarico carburanti in modalità semplificata a partire dal 1° gennaio 2021.
Al termine dell’anno di esercizio e quindi entro il mese di febbraio 2022 l’esercente è obbligato a inviare il prospetto riepilogativo delle movimentazioni all’ufficio delle dogane di competenza.

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