Un processo di telematizzazione che si conclude e che introduce nuovi obblighi per gli operatori interessati dalla movimentazione di gasolio.

L’introduzione dell’obbligo dell’e-das sta generando numerose perplessità tra gli operatori interessati dalla movimentazione di gasolio. Cosa cambia per gli operatori? Quale procedura bisognerà adottare per inoltrare il DAS telematico?
Scopriamo insieme tutte le peculiarità di questo nuovo processo.

Verifiche smart e contrasto all’evasione: ecco cosa c’è dietro alla telematizzazione delle accise

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sceglie di fare spazio all’innovazione e alla digitalizzazione per agevolare l’attività di controllo dei flussi di gasolio in circolazione sul territorio nazionale.

Il processo di telematizzazione delle accise termina con l’entrata in vigore dei provvedimenti inclusi nel D. L. 124/2019 che, pubblicato lo scorso ottobre, interviene a modifica di alcune parti del Testo Unico sulle Accise.

Un percorso voluto, sostenuto e strutturato dall’Agenzia per contrastare le frodi fiscali in materia di accise e per rendere più smart la verifica dei dati.

Trasporto gasolio: dallo spedizioniere al destinatario con l’E-DAS

Cambia la modalità finora adottata per l’inoltro del DAS, il documento di accompagnamento semplificato. Si passa dal cartaceo al digitale e dunque i soggetti fornitori impegnati nella movimentazione del gasolio e le aziende interessate al rifornimento dei propri impianti o mezzi devono cominciare a familiarizzare con il nuovo obbligo.

Tracciabilità, trasparenza e semplicità sono le parole d’ordine della neo procedura prevista per l’inoltro del DAS elettronico.

trasporto gasolio das elettronicoGrazie ad una piattaforma di web service, allo spedizioniere basterà accedere al portale online per compilare telematicamente il DAS.
Dopo la verifica dell’Agenzia delle Dogane con esito positivo, la bozza diventa un documento dotato di codice identificativo, QR code e firma digitale dell’ente.

In seguito, il mittente stampa il documento e lo consegna al vettore, il quale ha il compito di tenerlo con sé durante il viaggio, di esporlo alle autorità in caso di controlli stradali e di consegnarlo al destinatario in fase di arrivo.

Dopo aver verificato che quanto scritto nel documento è in linea con il carico ricevuto, il destinatario emette il rapporto di ricezione lasciando poi all’Agenzia i controlli finali.

Il D. L. 124/2019 introduce anche la modalità semplificata del registro di carico e scarico; un documento usato per tenere traccia di tutte le operazioni relative all’immissione e all’estrazione del prodotto contenuto nel proprio impianto.

Codice ditta e codice accisa: definizioni e differenze

L’accesso degli operatori alla procedura online dell’E-DAS è vincolato all’inserimento di alcuni dati, tra cui codice ditta o codice accisa.

Il codice accisa viene rilasciato dall’Agenzia delle Dogane quando viene emessa una licenza di esercizio. È destinata agli operatori che movimentano prodotti ad accisa sospesa.

Chiariamo che gli operatori che movimentano prodotti ad accisa sospesa sono quelli interessati dalla movimentazione di gasolio per i quali non è sorto il debito di accisa nei confronti dello Stato. Il momento impositivo, infatti, sopraggiunge quando il prodotto viene immesso al consumo.

In Italia il codice accisa compare anche sulla licenza di esercizio, mentre in paesi come Germania, Grecia, Belgio, Regno Unito, ecc. gli operatori ricevono due codici: uno per la licenza di esercizio e uno per il deposito fiscale.

Il codice accisa è composto da 13 caratteri alfanumerici così distinti:

  • I primi 4 caratteri rappresentano il suffisso del paese
  • Il 5° e il 6° carattere indicano la provincia in cui è ubicato l’impianto
  • Il 7° carattere indica il settore d’imposta
  • I caratteri dall’8° al 12° distinguono un progressivo numerico
  • L’ultimo carattere ha funzioni di controllo

Il codice ditta viene rilasciato dall’Agenzia delle Dogane agli operatori che movimentano prodotti di accisa però assolta e presenta la stessa struttura del codice accisa.

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Grazie al supporto esperto dei nostri tecnici puoi provvedere all’inoltro dell’E-DAS attraverso l’uso della nostra piattaforma.

Ricorda che la scadenza del 30 giugno 2020, inizialmente prevista dal D. L. 124/2019, è stata posticipata al 30 settembre 2020 per effetto del Decreto Rilancio.

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