Contenuto aggiornato in data 17/09/2021
L’introduzione delle misure restrittive a seguito della diffusione del virus che ci vede ancora coinvolti, ha limitato ogni tipo di spostamento non necessario.
Il Governo per sostenere l’economia del Paese ha previsto una serie di agevolazioni.
Nel settore dei trasporti si assiste, con l’emanazione del Decreto Cura Italia, ad una proroga del rinnovo della revisione per mezzi aziendali ed autoveicoli. La data di scadenza è stata posticipata per far fronte all’emergenza Covid-19.
Revisione mezzi aziendali: quando va fatta?
Per il 2020 con la Direttiva Ue è stato introdotto il certificato di revisione; è l’operatore dell’offcina che lo consegna na al conducente.
La stampa riporta il telaio del veicolo, il numero di targa, i chilometri percorsi e la scadenza della revisione successiva.
Tempi e scadenza della revisione sono regolati dall’art. 80 del Codice della Strada.
Il comma 3 dispone per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo, la revisione entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni.
Questo limite scende a un anno – come indicato nel comma 4 – per i veicoli destinati al trasporto persone, con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente; agli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 ton; ai rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 ton; ai taxi; alle autoambulanze; ai veicoli adibiti a noleggio con conducente; ai veicoli atipici.
Importante novità nel settore autotrasporto arriva con il Decreto Legge Infrastrutture, pubblicato in G.U. il 10 settembre 2021: gli automezzi con rimorchi e semirimorchi hanno il via libera per poter effettuare la revisione presso le officine private.
Revisione straordinaria: in cosa consiste?
L’art. 80 del Codice della Strada nei commi 5 e 6 prevede delle revisioni straordinarie nel caso in cui, ad esempio, sorgano dei dubbi sulla sicurezza, sulla rumorosità e sull’inquinamento causati da uno specifico veicolo. Ciò può avvenire a seguito di un incidente, durante il quale le condizioni per una circolazione stradale sicura, sono dubbie.
La revisione straordinaria ed ordinaria restano comunque distinte, a meno che quest’ultima non scada nello stesso anno in cui viene effettuata quella straordinaria.
Quali sono le proroghe dedicate al settore dei trasporti?
Le proroghe che riguardano in maniera dettagliata automobilisti e conducenti di camion e mezzi aziendali, sono le seguenti:
- scadenza patente: le patenti scadute o in scadenza successivamente al 31 gennaio sono prorogate fino al 31 agosto 2020;
- rinvio del pagamento del bollo auto: in questo caso la proroga viene stabilita a livello regionale; la maggior parte delle regioni ha deciso di rinviare il pagamento al 30 giugno, senza sanzioni ed interessi;
- revisione e collaudo: in entrambi i casi, fino al 31 ottobre 2020 è autorizzata la circolazione dei mezzi che entro il 31 luglio devono essere sottoposti a revisione; oppure, ad un controllo a seguito di modifica alle caratteristiche tecniche del veicolo;
- proroga scadenza assicurazione: la validità della polizza RC auto – escluse furto, incendio ed altre eventuali coperture assicurative accessorie – è prorogata di ulteriori 15 giorni, fino al 31 luglio 2020;
- proroga carta di circolazione: la data è fissata al 31 ottobre 2020.
Vi sono inoltre in proroga il duplicato della patente, la revisione delle bombole per i veicoli alimentate a metano o gpl, multe, verbali e ricorsi, esami per patenti di guida, permesso provvisorio di guida.
Proroghe diverse per trasporto su strada: chi è coinvolto?
Oltre la sospensione dell’attività didattica nelle scuole, sono stati sospesi anche i corsi di formazione professionale, tra cui quelli per il rinnovo dei titoli abilitativi alla guida di mezzi di trasporto specifico.
Ottengono una proroga la CQC – Carta di qualificazione del conducente – per quanto riguarda il trasporto professionale di corse e persone; e il certificato di formazione professionale per il trasporto merci pericolose, con scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020.
Il Ministero dei Trasporti ne ha previsto la proroga fino al 30 giugno 2020 per il trasporto sull’intero territorio nazionale.
Recupero accise gasolio: una possibile proroga alla presentazione della Dichiarazione
Le proroghe emesse per aiutare il settore automobilistico e le imprese, riguardano anche il recupero accise gasolio destinato ai mezzi aziendali:
- trasporto merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton;
- attività di trasporto persone svolta da imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale regionale e locale;
- attività di trasporto persone effettuate da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico;
- trasporto con mezzi speciali.
La dichiarazione dei consumi va presentata a seguito di ogni trimestre dell’anno solare, quindi per il gasolio consumato tra il 1 gennaio ed il 31 marzo, la dichiarazione è da inoltrare dal 1 al 30 aprile.
Hai la possibilità di trasmetterla all’Ufficio delle Dogane entro il 30 giugno 2020 qualora fossi impossibilitato a farlo entro il termine normalmente stabilito.
L’agevolazione gasolio ti garantisce la possibilità di recuperare fino a 0,21 euro per ogni litro di gasolio, sia tramite compensazione con modello F24, sia tramite rimborso.
I nostri consulenti sono a tua disposizione per i continui aggiornamenti, tra cui le novità sulla compilazione della dichiarazione dei consumi, ma soprattutto per alleggerire il tuo carico di lavoro, sottraendoti al noioso iter burocratico.
Non attendere ancora, noi ci siamo!
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