Gli obblighi descritti in questo articolo sono stati lievemente modificati dal Decreto Rilancio (D. L. 34/2020). Per conoscerne i dettagli e la proroga dell’entrata in vigore clicca qui.

Il Decreto Legge 124/2019 – convertito nella Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 – contiene  disposizioni in materia fiscale per prevenire le frodi nel settore delle accise e ha apportato un’importante modifica sia per i depositi per uso privato, agricolo ed industriale, sia per i distributori automatici di carburante per usi privati, agricoli ed industriali.
La modifica abbassa il limite di esenzione dall’obbligo di Licenza fiscale.

Il termine del 1° aprile previsto dal Decreto Legge 124/2019 è stato prorogato con il cosiddetto Decreto Rilancio del 19/05/2020. Dunque entro il 1° gennaio 2021 è obbligatorio essere dotati di Licenza fiscale e di registro di carico e scarico.
Vediamo nel dettaglio chi sono i soggetti obbligati e quali sono i documenti necessari per ottenere la Licenza fiscale.

Soggetti obbligati alla Licenza serbatoi gasolio: chi sono? 

Tutti i distributori privati interni per carburante per autotrazione con serbatoi di capacità superiore ai 5 mc – attualmente l’obbligo è per capacità sopra i 10 mc -, e tutti i depositi privati interni di capacità superiore ai 10 mc – fino ad ora l’obbligo risulta essere per depositi superiori ai 25 mc -, dovranno essere dotati di Licenza Fiscale rilasciata dall’ufficio dell’Agenzia delle Dogane.

Per distributore si intende un complesso di attrezzature fisse o mobili collegate a serbatoi che erogano carburante per autotrazione; per deposito, invece, quei serbatoi, senza erogatore, utilizzati per il gasolio agricolo, per il riscaldamento e per altri usi diversi dall’autotrazione.
La documentazione necessaria ai fini dell’ottenimento della Licenza fiscale, va presentata all’Agenzia delle Dogane in entrambi i casi.

Licenza Fiscale distributori carburante ad uso privato

I distributori privati interni possono essere sia fissi, sia mobili – impiego temporaneo -; erogano carburante per autotrazione e sono corredati di attrezzature ed accessori.

Sono i
nstallati all’interno di aree private non aperte al pubblico, come cantieri, stabilimenti, magazzini, depositi ed il loro uso è destinato esclusivamente a rifornire automezzi, macchine operatrici, aeromobili delle imprese, con carburante per autotrazione commercializzato come risulta dai registri di carico e scarico vidimati dagli uffici competenti.
Sia i titolari sia gli esercenti di distributori privati interni devono sempre osservare norme di sicurezza, prevenzione incendi ed ambientali. Inoltre, devono occuparsi del registro di carico e scarico, trasmettendo all’ufficio competente il prospetto riepilogativo dei carburanti erogati nell’anno precedente.

Quali documenti presentare per ottenere la Licenza fiscale?

L’Agenzia delle Dogane provvede a rilasciare regolare Licenza solo dopo aver ricevuto la seguente documentazione:

  • Planimetria del sito riportante la posizione del distributore/deposito di gasolio
  • Certificato di collaudo e di conformità del distributore/deposito di gasolio
  • Tabella di taratura dei serbatoio/i
  • Autorizzazione Comunale o sovracomunale (regionale/provinciale) ad esercire il deposito/distributore
  • Certificato Prevenzione Incendio e relativa SCIA
  • Visura Camerale aggiornata

CPI e autorizzazione comunale: quando scatta l’obbligo?

La documentazione necessaria per l’ottenimento della Licenza fiscale depositi privati è molto simile a quella richiesta in caso di distributori privati.
Ciò che cambia è l’assenza dell’autorizzazione comunale.

Autorizzazione comunale per distributori privati interni

Per i distributori gasolio ad uso privato l’autorizzazione è rilasciata per conferimento diretto ed esclusivo dei mezzi indicati dal richiedente.

Per svolgere l’attività è necessario ottenere l’apposita autorizzazione rilasciata dal SUAP – Sportello Unico Attività Produttive – presente in ogni comune.
Vanno quindi verificate le seguenti conformità:

  • tutela della salute nei luoghi di lavoro, tutela dell’ambiente e prevenzione degli incendi
  • prescrizioni in materia fiscale
  • compatibilità al piano urbanistico comunale
  • autorizzazioni in materia ambientale, ad esempio per gli scarichi idrici

CPI Certificato Prevenzione Incendi: di cosa si tratta?

Il CPI – Certificato Prevenzione Incendi – viene rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F. a seguito di un sopralluogo di verifica.

Il CPI – Certificato di Prevenzione Incendi – attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e che vi sono i requisiti di sicurezza antincendio viste le presenza e l’impiego di carburante.
Va rinnovato nel caso in cui vi siano modifiche strutturali o interne al processo lavorativo, una nuova destinazione dei locali o variazioni nella quantità o nella tipologia del carburante o altra sostanza pericolosa presente.

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Gli esercenti depositi e impianti di distribuzione carburante sono soggetti all’obbligo di denuncia – quindi devono essere muniti di licenza fiscale – e contabilizzare il gasolio acquistato ed utilizzato, in apposito registro di carico e scarico.
Non farti trovare impreparato alle nuove disposizioni in vigore da gennaio 2021.
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Ti seguiamo non solo nelle pratiche per il recupero delle accise sul gasolio, ma anche nella regolarizzazione del tuo serbatoio/distributore e alla richiesta di Licenza, sia che tu sia già in possesso del CPI oltre l’autorizzazione comunale, sia che ancora non l’abbia ottenuta.
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