Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti e formulario di identificazione: soggetti obbligati, sanzioni per incompleta o mancata comunicazione e responsabilità del produttore.
Con il D. Lgs. 116/2020 si concretizza per l’Italia la disciplina comunitaria dell’economia circolare, con nuove disposizioni per quanto concerne i rifiuti, gli imballaggi e i relativi rifiuti.
Viene modificata la parte quarta del Codice ambientale – D. Lgs. 152/2006, rappresentando una rivoluzione per il settore della gestione rifiuti, i quali sono da considerarsi una risorsa da valorizzare grazie al coinvolgimento della responsabilità finanziaria del produttore del bene per la ripresa dei rifiuti che hanno origine da quei prodotti.
Una politica ambientale volta all’economia circolare
Il Decreto riforma il sistema della responsabilità estesa del produttore, con delle modifiche che rappresentano le basi per la transizione delle imprese verso l’economia circolare, obiettivo primario delle Direttive comunitarie.
Responsabilità estesa vuol dire che il produttore di un bene è responsabile del prodotto anche nella fase post consumo, cioè della gestione una volta che il bene è diventato rifiuto.
Il regime di responsabilità estesa si applica a qualunque persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppa, trasforma, tratta, vende o importa prodotti.
A tale scopo, presso il Ministero dell’Ambiente è stato predisposto il Registro nazionale dei produttori; al fine di mantenere regime e Registro è previsto il versamento di un contributo ambientale.
Sul produttore grava la responsabilità del corretto recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti, una responsabilità che non decade neanche quando i rifiuti sono consegnati a intermediari, commercianti, trasportatori o impianti di trattamento.
Soggetti obbligati al formulario di identificazione rifiuti
Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti devono essere accompagnati da un apposito formulario di identificazione, numerato e vidimato da Agenzia delle Entrate, CCIAA di competenza territoriale, o uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti.
Nel formulario vanno indicati i soggetti coinvolti, le quantità e la tempistica.
Per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo, destinati agli impianti di incenerimento, il trasporto deve avvenire nel più breve tempo possibile.
Formulario di identificazione: a cosa serve?
Il formulario di identificazione dei rifiuti è il documento che deve accompagnare il rifiuto dal momento in cui esso esce dall’unità produttiva in cui è stato prodotto, fino alla consegna al destinatario.
Si compone di 4 copie che vanno compilate, datate e firmate dal produttore, poi controfirmate dal trasportatore.
La prima copia resta al produttore, una va al destinatario e 2 al trasportatore, il quale deve inviare al produttore la quarta copia che deve essere compilata nella sezione in cui si conferma la ricezione del rifiuto presso il destinatario ed il peso che va verificato una volta arrivato a destinazione.
Le copie del formulario vanno conservate per almeno 5 anni.
Sia per il formulario sia per i registri è necessario, prima di procedere alla vidimazione, che il frontespizio sia compilato con i dati relativi all’azienda.
Documenti rifiuti: attenzione alle sanzioni
Il D. Lgs. 116/2020 ha modificato l’art. 258 del D. Lgs. 152/2006 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.
La mancata comunicazione al catasto rifiuti o una comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 2.000,00 a 10.000,00 euro. Se effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito, la sanzione è compresa tra 26,00 e 160,00 euro.
La mancata tenuta del registro carico/scarico, incompleto o inesatto è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 30.000,00 euro.
Il trasporto senza formulario, con dati incompleti o inesatti è punito con una sanzione da 1.600,00 a 10.000,00 euro.
Nel caso di trasporto rifiuti pericolosi si applica la pena di cui all’art.483 del Codice penale, con reclusione fino a 2 anni – falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. La stessa pena è applicata anche a chi fornisce indicazioni false su natura, composizione e caratteristiche fisiche/chimiche dei rifiuti e a chi utilizza certificato falso durante il trasporto.
Nel caso, invece, di informazioni incomplete o inesatte, ma che comunque permettono di recuperare le informazioni dovute o il solo mancato possesso del registro di carico e scarico, o mancato invio del formulario alle autorità competenti, la sanzione amministrativa applicata va da 260,00 a 1.550,00 euro.
Quando non è obbligatorio il formulario di identificazione?
Sono esclusi dall’obbligo di formulario durante il trasporto rifiuti, le seguenti situazioni:
- trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico;
- trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non superi la quantità di 30 kg o 30 litri al giorno;
- trasporto di rifiuti speciali provenienti da attività agricole ed agro-industriali, effettuato dal produttore dei rifiuti stessi, sempre in quantità inferiori a 30 kg o 30 litri al giorno;
- movimentazione dei rifiuti effettuata in area privata delimitata;
- attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate da soggetti abilitati a svolgere attività in forma ambulante, per i rifiuti provenienti dalla loro attività commerciale.
Da Deposito temporaneo a Deposito temporaneo prima della raccolta
Il Decreto modifica la denominazione del deposito temporaneo, aggiungendo la dicitura “prima della raccolta”, intendendo il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento effettuato, prima della raccolta, ai sensi dell’art. 158 bis.
La prima differenza si nota nel fatto che si fa riferimento al raggruppamento e non più al trattamento. I rifiuti sono, infatti, raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché nel caso dei rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito di sostanze pericolose in essi contenute.
Viene confermato che non è necessaria alcuna autorizzazione o comunicazione e restano invariati limiti quantitativi e temporali che definiscono il deposito, cioè che i rifiuti sono raccolti ed avviati ad operazione di recupero/smaltimento in una delle seguenti modalità, alternative: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito o quando la quantità di rifiuti in deposito raggiunge 30 mc, di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi.
È importante sottolineare che il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. Infatti, se viene superato tale limite, il deposito temporaneo si configura come discarica, la quale non risulterà essere autorizzata.
Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
Il registro di carico e scarico rappresenta il sistema di tracciabilità dei rifiuti, in quanto vi sono riportati tutti i carichi e gli scarichi dei rifiuti effettuati.
Il carico si ha quando si produce rifiuto in azienda. La registrazione deve avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto, quindi dalla collocazione nel deposito temporaneo.
Lo scarico, invece, si ha quando il rifiuto prodotto viene consegnato al trasportatore, quindi esce dall’unità produttiva. La registrazione deve avvenire entro 10 giorni dal ritiro.
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