Come già spiegato sul nostro blog, il rimborso delle accise sul gasolio è meglio noto come Carbon Tax, definizione non proprio pertinente che si è diffusa e affermata negli anni. Con il termine Carbon Tax, dunque, si indica il rimborso per gli autotrasportatori degli oneri maggiori, conseguenti ai cambiamenti dell’aliquota di accisa, sui litri di gasolio consumati nel trimestre precedente dell’anno in corso.

carbon tax autotrasportatori

Nessuna novità sui beneficiari

L’elenco degli ammessi all’agevolazione restano gli stessi anche quest’anno:

  • esercenti attività autotrasporto merci con veicoli di massa massima pari o superiore alle 7,5 tonnellate;
  • enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti attività di trasporto pubblico locale;
  • imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale, locale;
  • enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto persone.

 

Più in generale, sicuramente sono coinvolti dalla Carbon Tax tutte le imprese che utilizzano mezzi per l’autotrasporto merci con veicoli di massa massima pari o superiore alle 7,5 tonnellate. Inoltre è necessario che per ciascun mezzo l’impresa possa mostrare il titolo di proprietà e i certificati di immatricolazione, le licenze di trasporto (conto proprio) o il certificato di iscrizione all’albo degli autotrasportatori (conto terzi).

Possono ottenere il rimborso carbon tax, quindi, tutte le imprese che possiedono la licenza di trasporto cose in conto proprio o in conto terzi.

Il valore del rimborso

Il rimborso carbon tax per gli autotrasportatori ammonta a circa 0,21 € per litro di gasolio consumato. In quanto ai tempi per la domanda di rimborso, questa avviene entro il mese successivo alla scadenza del trimestre in corso.

I trimestri della Carbon Tax

I trimestri per il recupero delle accise sul gasolio sono 4:

  • 1° trimestre gennaio-marzo, con presentazione della domanda entro il 30 aprile;
  • 2° trimestre aprile-giugno, con presentazione della domanda entro il 30 luglio;
  • 3° trimestre luglio-settembre, con presentazione della domanda entro il 31 ottobre;
  • 4° trimestre ottobre-dicembre, con presentazione della domanda entro il 31 dicembre.

Il rimborso può avere un a retroattività fino e non oltre 24 mesi.

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