Il Regno Unito esce dall’UE e firma il Trade and Cooperation Agreement per evitare i dazi sulle merci in circolazione. Ecco come procedere in caso di lavorazioni in UK, transito ed esportazioni di merci.

Trade and Cooperation Agreement: è accordo tra UE e Regno Unito

Quattro anni e mezzo fa il popolo britannico sceglie di uscire dall’Unione Europea; una Brexit che si formalizza il 1° gennaio 2020 e che si concretizza allo scadere del periodo transitorio, il 30 dicembre 2020.

Grazie all’accordo firmato da UE e Regno Unito – il Trade and Cooperation Agreement – a partire dal 1° gennaio 2021 il commercio di beni in entrata e in uscita da e verso il Regno Unito non sarà soggetto a dazi né ad altre tariffe. Bisognerà, però, attenersi al rispetto delle procedure doganali previste dalla norma in caso di rapporti commerciali con paesi terzi e fare attenzione a piccole novità.

Per chiarire agli operatori commerciali come procedere, il 30 dicembre 2020 l’Agenzia delle Dogane ha diffuso la circolare n. 49 (Prot. 495536/RU).
Prima di entrare nel dettaglio delle indicazioni fornite, è giusto cominciare a conoscere il significato di acronimi che potrebbero diventare familiari:

  • TP – Trader Portal: è il portale dell’Agenzia delle Dogane a cui l’operatore deve accedere per l’invio delle istanze e delle autorizzazioni;
  • CDMS – Customs Decisions Management Systems: è il portale dell’ente doganale a cui accede l’ufficio competente per l’accettazione/rifiuto delle istanze e la gestione delle autorizzazioni.

Trasporto merci da e verso il Regno Unito: ecco cosa fare

Le cessioni e gli acquisti di beni non saranno più considerate operazioni intracomunitarie, bensì come esportazioni ed importazioni. Se ai fini Iva bisognerà seguire precise disposizioni, per scopi commerciali sarà necessario controllare, innanzitutto, la validità delle autorizzazioni possedute.

A tal proposito, l’Agenzia delle Dogane conferma che le autorizzazioni doganali rilasciate dalle autorità del Regno Unito non sono più valide nel territorio dell’Unione; così come quelle rilasciate dall’ente doganale italiano agli operatori britannici. Una validità che non viene riconosciuta perché decade il principio originario per il rilascio delle autorizzazioni, lo stabilimento nel territorio doganale dell’UE.

Chi intende esportare merci dal territorio unionale in Regno Unito servendosi di un sito diverso da quello della dogana deve fare richiesta di apposita autorizzazione all’export. Per ottenere l’autorizzazione del luogo approvato all’export l’operatore dovrà dimostrare:

  • La continuità delle operazioni di esportazione presso il sito indicato
  • Il possesso del titolo giuridico utile all’uso del sito
  • L’idoneità tecnica del luogo

Il rilascio dell’autorizzazione è vincolato al sopralluogo fisico degli agenti doganali. Data l’emergenza Covid-19, l’operatore può richiedere che il controllo avvenga in modalità semplificata; quindi, il richiedente dovrà presentare la planimetria del sito e la relazione tecnica firmata da un tecnico abilitato e l’ufficio farà i controlli su base documentale.

Esportazione di merci dall’Italia al Regno Unito

Per esportare delle merci da un territorio unionale in Regno Unito l’operatore commerciale dovrà:

  1. Presentare la dichiarazione doganale presso l’ufficio competente;
  2. Accompagnare la merce con il documento di accompagnamento di esportazione (bolla di accompagnamento esportazione);
  3. Presentare le merci all’ufficio doganale di uscita dichiarato;
  4. Attendere la notifica telematica “uscita conclusa” inviata dall’ufficio di esportazione.

Arrivata all’ufficio di uscita la merce sarà vigilata fino a quando questa non lascerà il territorio unionale. L’esportatore potrà controllare il tutto dal portale dell’Agenzia delle Dogane attraverso la sezione dedicata al tracciamento delle movimentazioni, servendosi del proprio codice MRN.

Allo stesso modo, in caso di importazioni, bisognerà provvedere alla dichiarazione doganale per importazioni.

Esportare in UK: come individuare l’ufficio doganale competente?

Secondo la norma, l’ufficio doganale competente è quello che fa capo al luogo in cui è stabilito l’esportatore. La dichiarazione doganale per esportazioni potrà essere presentata ad una sede diversa solo nei seguenti casi:

  • Se le merci vengono imballate, consolidate o re-imballate ai fini del trasporto in un luogo diverso da quello in cui è avvenuta la vendita per l’esportazione. In questo caso si farà riferimento all’ufficio competente per il luogo in cui le merci sono state imballate, imbarcate in un porto o un aeroporto nazionale o caricare per esportazione a mezzo ferrovia o strada presso qualsiasi ufficio doganale di frontiera;
  • Se indicato dall’ente doganale; talvolta questo accade in caso di merci specifiche, in Italia, ad esempio ciò riguarda l’esportazione di esemplari di flora e fauna selvatica;
  • In caso di subappalto la dichiarazione va presentata all’ufficio doganale competente per il luogo di stabilimento del subappaltatore;
  • Se il valore delle merci non supera i 3.000 € per spedizione e per dichiarante allora la dichiarazione può essere presentata all’ufficio doganale di uscita, purché non si tratti di merci vietate o soggette a restrizioni;
  • In casi e circostanze dimostrate e giustificate.

Le merci che escono dal territorio unionale senza dichiarazione doganale per esportazione saranno bloccate; queste potranno essere recuperate solo dopo aver presentato la dichiarazione all’ufficio doganale competente.

Nella circolare l’Agenzia precisa che queste disposizioni valgono anche per chi si avvale della dicitura “ex works”, quale termine di consegna pattuito tra venditore e acquirente. Se le merci vendute per esportazione in Italia con resa “ex works” vengono poi trasportate in un altro Stato membro UE, al solo fine di evitare la dichiarazione di esportazione presso l’ufficio dello stesso, nella dichiarazione bisognerà indicare il codice IT quale paese di spedizione/esportazione e non lo Stato dove la merce è stata inviata per essere esportata.

Operazioni di perfezionamento attivo o passivo: le lavorazioni in UK

Le imprese italiane interessate da riparazioni, manutenzione, lavorazioni, trasformazioni presso stabilimenti del Regno Unito che utilizzeranno merce UK per la loro attività dovranno “riqualificarsi”. Cosa vuol dire?

Queste attività rientrano tra quelle distinte come operazioni di perfezionamento attivo o passivo. Pertanto, l’impresa nazionale dovrà procedere alla richiesta di autorizzazione e ottenere la decisione dell’ente doganale. Per farlo potrà servirsi del Trader Portal e verificare la decisione presa consultando il CDMS.

Se l’operatore non ha avuto tempo per provvedere alla richiesta di autorizzazione potrà godere dell’effetto retroattivo, al fine di regolarizzare le operazioni avvenute a seguito del 1° gennaio 2021.

Quest’autorizzazione – riconducibile ai regimi speciali diversi dal transito – può essere usata solo quando le operazioni sono sporadiche o molto semplici. Inoltre, va accesa la garanzia prima del primo vincolo delle merci, per evitarne il blocco in dogana.

Altro fondamentale aspetto riguarda la prova di origine, le cui regole sono dettate nel capitolo 2 dell’accordo (articoli 18 e 19).
La prova di origine potrà essere fornita tramite:

  • una dichiarazione da parte dell’esportatore, che attesta l’origine europea della merce esportata (mediante il modulo nell’allegato 4 dell’accordo o messo a corredo della circolare dell’Agenzia delle Dogane). Alla dichiarazione bisognerà poi apporre la fattura con il relativo codice REX; chi ancora non lo possiede può usare il codice EORI e indicare – nello spazio “luogo e data” – l’indirizzo completo dell’esportatore;
  • la conoscenza dell’origine europea delle merci da parte dell’importatore.

In entrambi i casi, bisognerà allegare la documentazione che ne attesti la veridicità. La dichiarazione può essere redatta sia in lingua italiana che in lingua inglese.

Come trattare il transito delle merci verso il Regno Unito

A partire dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito – compresa l’Irlanda del Nord – aderisce alla Convenzione del Transito Comune (CTC) come parte a sé stante. Le merci provenienti da paesi membri UE trasportate verso questi paesi, dopo essere state vincolate alla procedura di esportazione, saranno gestite secondo la procedura del transito comune.

Dato che l’Irlanda del Nord continuerà a far parte dell’unione doganale europea (ma non dell’UE), per le merci dirette verso questa parte del Regno Unito bisognerà applicare la normativa doganale unionale.

Il transito di merci non unionali (che non provengono da territori membri UE) spedite nei paesi europei e nell’Irlanda del Nord va trattato secondo le disposizioni contenute nella Convenzione del Transito Comune.

È possibile abbinare il transito all’esportazione dei beni, ma in questo caso l’operatore indicherà come ufficio doganale di uscita quello di partenza dell’operazione di transito comune.

La procedura di esportazione abbinata al transito comune sarà conclusa solo quando all’ufficio doganale di esportazione arriverà la notifica “uscita conclusa” da parte dell’ufficio doganale di uscita (entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci sono vincolate al regime di transito).

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