Come abbiamo visto, il Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 aumenta le misure antifrode nel settore dei carburanti, a causa delle non poche evasioni dell’IVA e dell’accisa che interessano tutto il territorio nazionale.
Il processo di telematizzazione accise è un’opportunità per accelerare i processi di innovazione aziendale.
Si è partiti nel 2018 con la sperimentazione del DAS elettronico, allo scopo di sostituire la bollatura da parte dell’Agenzia delle Dogane, passando per la compilazione automatica del registro elettronico, fino alla sostituzione di quello cartaceo, avutasi con la modifica all’art. 25 del Testo Unico delle Accise.

Registro carico e scarico: dal cartaceo al digitale

Gli esercenti impianti di distribuzione di carburante ad uso privato e gli esercenti depositi per usi privati sono soggetti all’obbligo di comunicazione/denuncia e tenuti a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico.

Per il registro di carico/scarico cartaceo era previsto l’obbligo della restituzione una volta esaurito, al competente Ufficio tecnico, così da poter essere rinnovato.
Con la modifica dell’art 25 del TUA, il registro di carico e scarico deve essere tenuto all’interno delle contabilità aziendali, su supporto elettronico oppure cartaceo, ma senza vidimazione da parte dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competente.
Le modalità di tenuta del registro vanno dichiarate al momento della denuncia del deposito/distributore carburante ed è valido fino a quando sarà in vigore la licenza di esercizio.

Il termine del 1° aprile, inizialmente previsto dal D.L. 124/2019, è stato prorogato al 1° gennaio 2021 per effetto del Decreto Rilancio, sopraggiunto a seguito dell’emergenza sanitaria Covid- 19.

Una modalità semplificata, ma per chi?

I depositi ad uso privato che hanno capacità superiore a 10 mc e non superiore a 25 mc e gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, con serbatoi di capacità superiore a 5 mc e non superiore a 10 mc, terranno un registro di carico e scarico con modalità semplificate. Questi sono definiti distributori minori e depositi minori.
Nel registro è necessario che siano riportate specifiche informazioni ed attuate particolari azioni:

  • inserimento giacenza di ogni prodotto energetico contabilizzato in base a quanto rilevato dall’esercente, dalle ore 00:00 del 1 gennaio 2021;
  • carico da scritturare a partire dalle ore 9:00 del giorno seguente il ricevimento, con riferimento al DAS – Documento Accompagnatorio Semplificato;
  • scarico da effettuare per ciascun prodotto energetico contabilizzato, ogni 7 giorni.

Gli esercenti distributori e depositi inviano all’Ufficio delle Dogane competente, tramite PEC, un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali entro il mese di febbraio dell’anno successivo.
Registro di carico e scarico, DAS e prospetto riepilogativo devono essere conservati per i cinque anni successivi l’ultima scrittura contabile.
In fase di verifica tutta la documentazione deve essere sempre disponibile ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza.

La telematizzazione accise con il DAS

A novembre 2018 ha preso via la sperimentazione della digitalizzazione del DAS – Documento Semplificato di Accompagnamento – da utilizzare nel caso in cui vengano immessi in uno stato membro Ue dei prodotti assoggettati ad accisa.

Cosa è cambiato con l’introduzione del DAS telematico in sostituzione di quello cartaceo?

Il DAS cartaceo prevedeva che gli operatori economici si recassero presso l’ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente per far si che questo venisse vidimato così da poter  accompagnare la merce.
La digitalizzazione del DAS prevede un adattamento di questo processo in modalità informatica, dunque non è più necessario presentare il documento di accompagnamento all’Agenzia delle Dogane per la vidimazione, basta stamparlo, con apposito contrassegno – glifo contenente firma digitale dell’Agenzia delle Dogane e SRC dell’e-DAS – a sostituzione del timbro a secco della Dogana.

Perchè è importante l’SRC nel DAS elettronico?

SRC è l’acronimo di Semplifed Reference Code, il quale viene generato automaticamente dal sistema e che è indispensabile nel DAS elettronico.
L’esito positivo del draft DAS elettronico, inviato dallo speditore, determina la creazione dell’e-DAS, il quale viene identificato da un codice, appunto SRC, il quale deve essere indicato in tutti i flussi successivi che si riferiscono a quello specifico DAS elettronico.
Il codice è formato da 21 caratteri. I primi due sono le ultime due cifre dell’anno di emissione; i due successivi sono rappresentati dalla sigla del Paese, quindi IT; sette caratteri sono identificati da un numero progressivo univoco a livello nazionale; nove caratteri coincidono con il codice accisa/ditta speditore; l’ultimo carattere è un check digit, il quale viene calcolato automaticamente da un algoritmo, sulla base dei 20 caratteri precedenti.

Quali sono gli obiettivi della telematizzazione accise?

La telematizzazione delle accise mira a razionalizzare e standardizzare gli adempimenti fiscali dematerializzando i processi documentali al fine di ridurre tutto il cartaceo.
Non è solo una questione legata all’abbattimento dell’utilizzo della carta e alle azioni intraprese contro le frodi nel settore accise, in quanto la digitalizzazione serve a velocizzare e ridurre anche tutti i costi connessi alle attività operative, così da semplificare i flussi tra i vari enti e le varie amministrazioni coinvolte.
Le operazioni che si possono svolgere digitalmente sono anche quelle che riguardano l’annullamento del DAS o il cambio di destinazione della merce.

Risparmio, semplificazione, innovazione a portata di click!

Ogni volta che commercializzi o distribuisci gasolio hai l’obbligo di utilizzare una piattaforma web service, allo scopo di automatizzare gli obblighi introdotti dal D. Lgs. 124/2019 in vigore da quest’anno.
La modalità è la seguente: inoltrare la bozza dell’e-DAS, attendere la conferma da parte dell’Agenzia delle Dogane e stampare il documento il quale riporterà l’SRC e la firma digitale dell’ente. Una copia dovrà essere consegnata al vettore, in quanto è necessaria ai fini dei controlli stradali e consente al destinatario di inoltrare il rapporto di ricezione.
La nostra piattaforma web service ti aiuta a smaltire tutte queste operazioni, sia per produrre il DAS elettronico, sia per l’automatizzazione del registro di carico e scarico.
Puoi inoltre consultare, scaricare e stampare ogni volta che desideri tutti i documenti in essa presenti.
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