La dichiarazione CBAM entra in una fase nuova con il Regolamento (UE) 2025/2083, che rivede la struttura del meccanismo europeo sul carbonio alla frontiera. Il testo non introduce solo scadenze più chiare: definisce un sistema più rigoroso, costruito su dati tracciabili, controlli periodici e criteri uniformi per determinare le emissioni incorporate nei beni importati.
Per le imprese questo cambiamento richiede una revisione dell’organizzazione interna. La dichiarazione CBAM non è più un adempimento isolato, ma il risultato di un processo continuo che coinvolge supply chain, area tecnica, dogane e amministrazione. Servono metodi strutturati, responsabilità definite e strumenti digitali capaci di ricostruire il percorso dei dati dalla filiera alla dichiarazione finale.
Questa guida offre una panoramica completa delle novità introdotte dal Regolamento: requisiti informativi, soglie di esenzione, ruolo del dichiarante autorizzato, gestione dei certificati e documentazione necessaria per una compliance affidabile. L’obiettivo è aiutare le aziende a comprendere cosa cambia e come organizzare un sistema interno capace di sostenere la nuova dichiarazione CBAM in modo efficace.
Che cos’è la dichiarazione CBAM e come cambia con il Regolamento 2025/2083
La dichiarazione CBAM è il documento con cui l’impresa comunica alla Commissione europea i volumi importati, le emissioni incorporate nei beni in ingresso nell’Unione e i certificati utilizzati per coprirle. Durante la fase transitoria questo processo si basava su istruzioni variabili e aggiornamenti frequenti, spesso difficili da interpretare in modo uniforme.
Il Regolamento (UE) 2025/2083 supera questa impostazione e introduce criteri uniformi per calcolare le emissioni, requisiti documentali chiari e una struttura più lineare per presentare la dichiarazione. La logica del sistema cambia: non conta più solo il dato finale, ma la capacità dell’impresa di dimostrarne l’origine, la coerenza e la tracciabilità lungo tutta la filiera.
La dichiarazione diventa quindi la sintesi di un processo che richiede tre elementi fondamentali: dati affidabili, tracciabilità continua e sistemi digitali in grado di archiviare e ricostruire ogni passaggio. Questo cambio di prospettiva valorizza la collaborazione tra procurement, area tecnica, dogane e amministrazione, perché ogni funzione contribuisce a un segmento della dichiarazione.
Come cambia la struttura della dichiarazione CBAM: criteri più chiari e dati più solidi
Il Regolamento definisce con precisione gli elementi che compongono la dichiarazione e supera le ambiguità della fase transitoria. La distinzione tra dati obbligatori e facoltativi viene meno: tutte le informazioni devono essere complete, verificabili e supportate da documenti che ricostruiscono il percorso del prodotto lungo la filiera.
La Commissione introduce inoltre criteri uniformi per determinare le emissioni incorporate, così da ridurre le differenze tra metodologie utilizzate nei vari Paesi e creare coerenza tra dichiarazioni di imprese appartenenti allo stesso settore. Questa scelta rafforza la qualità dei dati e richiede sistemi interni basati su controlli periodici, raccolta centralizzata e conservazione ordinata della documentazione.
Responsabilità dell’importatore e qualità dei dati esterni
La fase transitoria ha evidenziato le difficoltà nel reperire dati completi dai fornitori esteri. Il Regolamento chiarisce che l’importatore resta responsabile della correttezza delle informazioni, indipendentemente dalla complessità della filiera. Per questo vengono introdotti obblighi documentali più robusti, che includono elementi di prova, parametri tecnici, certificazioni e dati forniti dai produttori.
La norma riconosce anche che alcune filiere richiedono tempi più lunghi per fornire dati completi. In questi casi è possibile utilizzare valori predefiniti, ma con limiti precisi e un controllo più attento da parte dell’importatore. L’obiettivo è garantire un sistema più trasparente: dichiarare un valore non basta, è necessario dimostrarne la solidità.
Soglia di esenzione: cosa significa e perché è centrale
Il Regolamento introduce una soglia unica di esenzione pari a 50 tonnellate annue complessive di beni CBAM importati. Questo criterio sostituisce le valutazioni sulla singola operazione e diventa il riferimento per stabilire se un’impresa deve presentare la dichiarazione.
La soglia riguarda il totale dei beni inclusi nei settori CBAM, quindi ferro e acciaio, alluminio, cemento e fertilizzanti, e richiede un monitoraggio continuo dei volumi. Non è più sufficiente verificare i quantitativi a ridosso della dichiarazione: serve un metodo strutturato che rileva i flussi mese per mese.
Come monitorare i volumi e costruire un controllo periodico affidabile
La soglia di 50 tonnellate richiede un sistema di monitoraggio continuo, perché il superamento non riguarda più la singola operazione ma il totale dei beni CBAM importati nell’anno. Per garantire un controllo affidabile, l’impresa deve definire un metodo interno che registra mensilmente i beni CBAM in ingresso e collega ogni flusso al relativo fornitore.
È utile predisporre:
- un registro aggiornato dei beni CBAM
- una procedura per verificare i dati tecnici dei produttori esteri
- un confronto periodico tra procurement, tecnico, dogane e amministrazione
Un monitoraggio strutturato permette di evitare imprevisti a fine anno e di programmare correttamente l’acquisto dei certificati.
Azioni da attivare quando si supera la soglia
Il superamento delle 50 tonnellate annue comporta l’obbligo di richiedere la qualifica di dichiarante autorizzato entro il 31 marzo 2026. Senza questa qualifica l’impresa non può operare nel sistema CBAM.
Il superamento attiva anche la necessità di rafforzare il sistema documentale: la dichiarazione deve includere dati tracciabili sulle emissioni incorporate, prova dell’origine delle informazioni e documenti che attestano l’eventuale carbon price pagato all’estero.
Le attività da programmare includono:
- stimare il fabbisogno annuale di certificati
- verificare la disponibilità nelle finestre previste
- coordinare acquisti e dati tecnici sulle emissioni
In questo modo la soglia rappresenta l’inizio di un processo strutturato che accompagna l’impresa per tutto l’anno.
Diventare dichiarante autorizzato: requisiti, scadenze e preparazione interna
La qualifica di dichiarante autorizzato è un passaggio essenziale per presentare la dichiarazione CBAM. Il Regolamento stabilisce una scadenza precisa: entro il 31 marzo 2026 tutte le imprese che superano la soglia di esenzione devono presentare la richiesta, così da essere abilitate a operare nel sistema, acquistare i certificati e gestire gli adempimenti successivi.
Ottenere la qualifica richiede una preparazione interna accurata. La Commissione valuta la capacità dell’impresa di gestire dati tecnici complessi, conservare documenti verificabili e mantenere processi controllati nel tempo. Per questo è importante dimostrare che esistono responsabilità definite, un metodo strutturato per la raccolta delle informazioni e un sistema documentale in grado di ricostruire ogni passaggio.
Per arrivare preparati alla richiesta è utile predisporre:
- una ricostruzione dei flussi importati degli ultimi anni
- un elenco dei beni CBAM trattati dall’impresa
- un sistema documentale che archivia prove tecniche e dichiarazioni dei fornitori
- un coordinamento stabile tra procurement, area tecnica, dogane e amministrazione
La qualifica non è una semplice autorizzazione: rappresenta l’impegno a mantenere nel tempo una gestione dei dati rigorosa e verificabile.
Le informazioni richieste per la dichiarazione CBAM: dati tecnici, certificati e tracciabilità
Il Regolamento 2025/2083 definisce con precisione il contenuto della dichiarazione e ne amplia la portata. L’obiettivo non è comunicare un valore finale, ma dimostrare il percorso che ha portato alla sua determinazione.
La dichiarazione deve includere dati completi su:
- volumi importati, con dettaglio per tipologia di bene
- emissioni incorporate, basate su valori reali o predefiniti
- carbon price pagato all’estero, con prove documentali
- certificati acquistati, utilizzati o riacquistati, secondo le regole previste
- documentazione tecnica che attesta coerenza e origine dei dati
La parte più impegnativa riguarda la tracciabilità. L’impresa deve essere in grado di dimostrare l’origine dei dati trasmessi dai fornitori, la correttezza dei calcoli emissivi e la coerenza tra i volumi dichiarati e i certificati acquistati. Questo richiede un archivio ordinato, processi di verifica interna e strumenti digitali che ricostruiscono con precisione il percorso di ogni informazione.
Una dichiarazione solida nasce da un lavoro costante: raccolta, confronto e controllo dei dati non possono essere attività concentrate a ridosso della scadenza.
Come prepararsi alla nuova dichiarazione CBAM
Il Regolamento 2025/2083 trasforma la dichiarazione CBAM in un esercizio che valorizza la qualità del dato e la capacità dell’impresa di garantire continuità. Il cambiamento riguarda tutto ciò che precede la scadenza: monitoraggio dei volumi, collaborazione con i fornitori esteri, gestione dei certificati e conservazione delle prove tecniche.
Per prepararsi in modo efficace è necessario:
- consolidare l’organizzazione interna
- definire ruoli e responsabilità
- adottare strumenti digitali che raccolgono, verificano e archiviano i dati
- predisporre sistemi documentali che resistono ai controlli nel tempo
Una dichiarazione CBAM affidabile nasce da un ciclo di lavoro continuo, non da interventi sporadici. Questa continuità permette all’impresa di rispettare le regole, evitare errori e garantire trasparenza verso l’autorità competente.
Il nostro contributo nella gestione della dichiarazione CBAM
Il nuovo Regolamento richiede alle imprese un sistema capace di raccogliere e verificare dati tecnici complessi, oltre a una conoscenza puntuale delle scadenze e delle finestre operative previste dal meccanismo. In questo contesto il supporto tecnico e fiscale diventa uno strumento utile per costruire un processo affidabile e coerente.
Tecno TA, insieme alla divisione Tecno VAT dedicata alla fiscalità europea e agli obblighi transfrontalieri, affianca le imprese nella definizione delle procedure interne e nella gestione delle attività necessarie alla dichiarazione CBAM. Il supporto riguarda l’interpretazione aggiornata della norma, l’organizzazione del dato emissivo, la gestione delle relazioni con i fornitori esteri e la verifica delle informazioni trasmesse lungo la filiera.
Sono disponibili strumenti digitali che semplificano la raccolta e la tracciabilità dei dati, insieme al calcolatore CBAM sviluppato per stimare il fabbisogno dei certificati in base ai beni importati. L’obiettivo è accompagnare l’impresa nella costruzione di un sistema coerente, utile sia per la dichiarazione sia per il controllo interno.
Domande frequenti sulla dichiarazione CBAM
Ecco un recap dei punti principali affrontati nella guida. L’obiettivo è rivedere gli aspetti essenziali per orientarsi nel nuovo quadro definito dal Regolamento (UE) 2025/2083.
• Che cos’è la dichiarazione CBAM?
È il documento attraverso cui l’impresa comunica alla Commissione europea i volumi importati, le emissioni incorporate nei beni e i certificati utilizzati per coprirle. Rappresenta il cuore operativo del meccanismo CBAM.
• Chi è obbligato a presentarla?
Devono presentarla le imprese che importano beni CBAM e superano la soglia unica di 50 tonnellate annue complessive, calcolata sul totale dei prodotti in ingresso nell’anno.
• Cosa cambia rispetto alla fase transitoria?
Il Regolamento introduce criteri tecnici più chiari, obblighi documentali più robusti, finestre temporali definite per i certificati e una struttura che richiede dati tracciabili e verificabili.
• Quali informazioni devono essere incluse nella dichiarazione?
Volumi annuali dei beni importati, emissioni incorporate (con dati reali o valori predefiniti), carbon price pagato all’estero e certificati acquistati o riacquistati, insieme a documenti che dimostrano origine e coerenza dei dati.
• Quando si possono usare i valori predefiniti?
Quando i fornitori non sono in grado di fornire dati completi sulle emissioni incorporate. Sono utili nelle fasi iniziali, ma possono aumentare il costo dei certificati.
• Come funziona il riconoscimento del carbon price estero?
Il Regolamento permette di riconoscere il carbon price pagato anche in Paesi terzi diversi da quello di produzione, tramite valori medi annuali, ma richiede prove documentali precise.
• Quando si acquistano i certificati CBAM?
Dal 2027 i certificati si acquistano da febbraio e si riacquistano fino al 31 ottobre. È previsto anche l’obbligo di coprire almeno il 50% delle emissioni su base trimestrale.
• Quali funzioni aziendali devono essere coinvolte?
Procurement, ufficio tecnico, dogane, logistica e amministrazione. Ognuna contribuisce a un segmento del dato necessario per la dichiarazione.
• Perché serve un sistema documentale robusto?
Perché ogni dato dichiarato deve essere tracciabile, verificabile e ricostruibile nel tempo. La dichiarazione CBAM si basa sulla qualità delle evidenze conservate dall’impresa.